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Cessione del quinto: e se l’azienda fallisce o vengo licenziato?

Se hai scelto un prestito con cessione del quinto, in caso di licenziamento o fallimento dell’azienda, interviene la compagnia assicurativa. Scopri come.

di Beatrice Zanetti 30 set 2015 ore 15:04

La cessione del quinto dello stipendio è una formula di prestito particolarmente vantaggiosa. Il fatto che la restituzione delle rate avvenga tramite trattenuta in busta paga riduce il rischio di insolvenza e autorizza le banche ad applicare criteri di concessione meno rigidi e selettivi. Anche chi non ha particolari garanzie oltre al proprio stipendio mensile, quindi, può sperare di ricevere un prestito grazie a questa formula. Se sei interessato a questa particolare tipologia di finanziamento, ti consiglio di approfondire l’argomento leggendo questa guida sulla cessione del quinto dello stipendio realizzata dagli esperti del risparmio di SuperMoney.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO: LA POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
I prestiti con cessione del quinto prevedono la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa a copertura del finanziamento. In particolare, la banca ti richiederà di sottoscrivere due diverse assicurazioni, una per il rischio vita e una per il rischio impiego. Sarà quindi questa polizza assicurativa ad intervenire nel caso in cui venissi licenziato o l’azienda per la quale lavori dovesse fallire.

La polizza assicurativa sul credito è quindi molto utile per la cessione del quinto. Essendo però abbastanza costosa, ricordati sempre di confrontare più di un preventivo di prestito, assicurandoti che nel TAEG sia incluso anche il costo della polizza. Solo così riuscirai a fare un confronto mirato per individuare il finanziamento migliore al giusto prezzo.

LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE
In caso di licenziamento, il tuo datore di lavoro ha comunque l’obbligo di utilizzare il TFR che hai maturato per estinguere, o almeno ridurre, il debito contratto tramite cessione del quinto. Nel caso in cui questa somma non fosse sufficiente ad estinguere il finanziamento occorre fare una distinzione sulla base del motivo del licenziamento.

Se sei stato licenziato per giusta causa, la compagnia assicurativa potrebbe anche decidere di non rimborsare ciò che resta del debito. Se non sei più in grado di pagare le rate da solo si verifica quindi un caso di insolvenza e verrai segnalato come cattivo pagatore.

Se invece hai perso il lavoro per cause che non c’entrano nulla con una tua mancanza, allora la compagnia assicurativa provvederà a risarcire la banca al tuo posto. A partire da questo momento non sarai più debitore nei confronti della banca, ma della compagnia assicurativa. Non appena troverai un nuovo lavoro dovrai quindi risarcirla per la somma che anticipato al tuo posto.

FALLIMENTO DELL’AZIENDA
Nel caso in cui l’azienda per cui lavori dovesse fallire, se hai stipulato una polizza rischio impiego sarà questa a rimborsare la parte di debito mancante, se il tuo TFR non dovesse bastare. Anche in questo caso dovrai comunque provvedere a risarcire la compagnia non appena possibile. Il datore di lavoro verrà inoltre segnalato alle centrali rischi finanziari come cattivo pagatore, cosa che peserà molto su eventuali richieste di credito future.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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