Domande (e risposte) più frequenti sulla Voluntary Disclosure
E’ in vigore dal 1° gennaio di quest’anno e permette a chi detiene capitali all’estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco. In questo articolo le risposte alle domande più frequenti.
di Marco Tasinato 30 set 2015 ore 10:31La Voluntary Disclosure è un procedimento che permette a chi detiene capitali all’estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco (anche penale, nel caso). E’ stata approvata il 4 dicembre 2014, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
La Voluntary Disclosure è un procedimento complesso, per cui è meglio rivolgersi a esperti, e può avere costi di assistenza tecnica elevati. Anche per questo, nel caso di capitali inferiori ai due milioni di euro è previsto un calcolo forfettario per imposte e sanzioni.
La Voluntary Disclosure non è un condono fiscale, le imposte evase e gli interessi vanno infatti pagati integralmente, mentre è previsto uno sconto sulle sanzioni economiche.
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Per chi volesse approfondire la questione, e capire i punti più controversi della materia vi proponiamo le risposte alle domande più frequenti.
Cosa è accaduto?
La Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco hanno sottoscritto un Accordo che prevede uno scambio reciproco di informazioni ai fini fiscali - su richiesta delle rispettive Autorità - secondo lo standard OCSE, ponendo fine al segreto bancario.
Con la firma dell’Accordo, tali Paesi sono considerati ai fini della procedura “non black list” e ciò consente ai cittadini italiani che vi detengono in maniera illegale investimenti e attività finanziarie di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (che si traducono in limitazioni dei periodi di accertamento e forti riduzioni delle sanzioni amministrative e penali).
Da notare che la collaborazione non è voluta esclusivamente dallo Stato italiano, ma si inserisce nel quadro di una strategia globale per isolare i Paesi che ancora non aderiscono e far emergere capitali finora nascosti.
Quanto tempo ho a disposizione per raccogliere la documentazione necessaria?
E se dimentico qualcosa? La normativa offre trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria (da parte del contribuente o del Professionista o intermediario delegato) per completare o integrare la documentazione inerente le somme oggetto di Voluntary Disclosure.
La scadenza ufficiale per l’adesione è stata prorogata al 30 novembre 2015, per il solo invio di relazione e documenti integrativi si avrà tempo fino al 30 dicembre. In sostanza è possibile avviare la pratica entro il termine previsto con il mandato del Cliente al Professionista, che potrà procedere nelle settimane successive ai calcoli analitici di imposte e sanzioni da sottoporre al parere dell’Agenzia. In particolare il Professionista avrà la necessità di raccogliere nell’immediato almeno la documentazione necessaria a definire la situazione del periodo d’imposta 2014, necessaria per la presentazione (o l’eventuale rettifica, se già presentata) della dichiarazione dei redditi 2015.
Allegando il mandato al waiver richiesto dagli intermediari esteri si potranno così smobilizzare le somme detenute all’estero e non perdere l’ultima opportunità di evitare le possibili sanzioni penali previste per il reato di autoriciclaggio. Gli intermediari esteri (quantomeno dei Paesi che hanno aderito all’accordo) dovrebbero essere già organizzati per fornire ai Clienti tutta la documentazione necessaria in tempi ragionevoli. Tuttavia tra gli addetti ai lavori alcuni segnalano che nelle ultime settimane i tempi di ricezione della documentazione bancaria da parte di alcuni intermediari si stanno allungando e questo va tenuto in debita considerazione soprattutto da chi non ha ancora scelto il proprio Professionista, al fine di raccogliere la documentazione in tempo utile. Quanto detto non considera ovviamente i possibili tentativi di temporeggiare da parte dell’intermediario estero quando il cliente manifesta la volontà di rimpatriare le somme.
Ho letto che lo scambio automatico di informazioni partirà solo dal 2017 e comunque gli Stati esteri forniranno informazioni solo su posizioni in essere alla data della firma dell’accordo. Perché dovrei fare la Voluntary Disclosure?
Lo scambio automatico secondo il modello OCSE partirà dal 2017, tuttavia le Autorità nostrane possono fare richieste a quelle dei Paesi con cui hanno sottoscritto l’accordo, ad esempio qualora nel corso di un accertamento fiscale a campione non dovessero trovare riscontro per somme detenute o movimentate dal contribuente, o per altre attività soggette al redditometro. E’ opportuno tenere presente che l’aver avuto rapporti con altri soggetti che dovessero nel frattempo essere oggetto di accertamenti - o ancor più che aderiscono alla collaborazione volontaria - può aumentare la probabilità di un accertamento sulla propria posizione. Queste riflessioni valgono per tutti, anche per chi ha chiuso i rapporti con l’intermediario estero prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
Lo stato estero sarà tenuto a fornire le informazioni se le nostre Autorità dichiarano di aver utilizzato senza successo tutti i mezzi a loro disposizione per approfondire la posizione del contribuente. Qualora lo stato estero non dovesse fornire le informazioni, in quanto risalenti a rapporti conclusi prima della firma dell’accordo, il contribuente si troverebbe comunque a dover fornire lui stesso la prova delle origini della propria posizione oggetto di verifiche.
A quel punto sarà troppo tardi: l’accesso alla collaborazione è infatti possibile solo per chi non ha ricevuto notifica di accertamenti in corso e tutte le agevolazioni amministrative e (soprattutto) penali, previste per chi aderisce alla VD (Voluntary Disclosure), non sarebbero più disponibili.
Anche la mia azienda può accedere alla Voluntary Disclosure?
La procedura è destinata solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Ho detenuto attività all’estero, ma formalmente non ero/sono intestatario perché ho fatto ricorso ad un soggetto interposto e ad intestazioni fiduciarie estere. Ha senso accedere alla Voluntary Disclosure?
La procedura può essere utilmente attivata dal contribuente italiano che ha proceduto a “schermare” il proprio rapporto presso una banca estera, mediante la sua intestazione ad una società localizzata in un paese allora black list, o a “mascherarlo” sotto la forma di polizza assicurativa estera, riservandosi comunque la possibilità di movimentare lo stesso direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia.
A questo proposito anche il gestore - persona fisica residente in Italia - del rapporto schermato di cui all’esempio precedente (ma anche colui che ha la possibilità di movimentare un fondo non contabilizzato costituito all’estero da una società di capitali) può accedere alla VD con riferimento alle sue violazioni in materia di monitoraggio fiscale attraverso la procedura di collaborazione volontaria internazionale (accendendo inevitabilmente i riflettori sul contribuente “schermato”).
Temo che l’Agenzia Entrate possa, con il trattamento dei dati inerenti la dichiarazione, essere un veicolo di fuga di notizie sulla mia situazione patrimoniale.
La circolare chiarisce che i dati e le notizie acquisiti saranno archiviati nei sistemi informativi secondo misure di sicurezza di natura tecnica conformi alla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. L’accesso alle procedure informatiche di gestione e lavorazione delle istanze di collaborazione e della documentazione allegata sarà consentito esclusivamente al personale preposto a mezzo di specifiche abilitazioni.
Il Professionista sarà in grado di consigliare il proprio assistito anche sulle modalità più opportune in merito al trattamento dei dati.
In ogni caso, se si necessita di una protezione della riservatezza nei confronti di altri soggetti privati in occasione del rimpatrio (o comunque dell’emersione) del patrimonio, sono disponibili e si potranno valutare con un consulente finanziario indipendente gli strumenti di protezione più idonei.
Io non ho più la residenza fiscale in Italia: posso prendere in considerazione la Voluntary Disclosure?
E’ necessario verificare se è stato fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura (quindi dal 1 gennaio 2010 per i Paesi non black list). Si considera residente anche il soggetto che nel periodo d’imposta non è stato iscritto all’anagrafe della popolazione residente, ma ha comunque - di fatto - fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (minimo 183 giorni). Quindi possono accedere alla Voluntary Disclosure anche gli iscritti AIRE che hanno dimorato in Italia (estero residenti fittizi).
Sono erede con mia sorella di investimenti e di un conto corrente nel Principato di Monaco per i quali non abbiamo mai assolto dichiarazioni. Il conto non era cointestato, ma avevo la delega di firma. Devo fare qualcosa?
E’ sicuramente il caso di valutare la procedura, in quanto gli eredi sono responsabili degli obblighi sul monitoraggio fiscale. I due eredi presenteranno le due istanze di collaborazione volontaria in parti uguali, salvo allegare prova della diversa parte di competenza di ciascuno. In caso di mancata adesione e di futuri accertamenti, il delegato sarà considerato cointestatario del conto.
Possiedo un immobile in Italia e delle quote azionarie di società italiane su un conto in Svizzera, entrambi per il tramite una fiduciaria estera. Come sono considerati dalla Voluntary Disclosure?
Entrambe le attività saranno considerate attività finanziarie detenute all’estero e quindi soggette al monitoraggio fiscale, in quanto l’intermediario non è residente in Italia.
Inoltre se la fiduciaria ha sede in un Paese terzo che non ha aderito all’accordo, bisogna verificare dove ha la sua sede: il conto in Svizzera beneficia in ogni caso dell’accordo sottoscritto (perché - a prescindere da dove ha sede la fiduciaria - il segreto bancario svizzero era già sufficiente ad occultarne il possesso) mentre per l’immobile si applicano imposte e sanzioni secondo le modalità previste per il Paese (black list - non black list) in cui ha sede la fiduciaria.
Ho aperto un piccolo conto all’estero nel 2013 di importo inferiore ai 10 mila euro con il quale ho fatto solo qualche operazione in borsa e comunque è stato “azzerato” prima dello scorso dicembre. Rischio qualcosa?
Fino al 31 dicembre 2012, la normativa prevedeva di considerare imponibili solo gli investimenti e le attività finanziarie estere detenute al 31 dicembre dell’anno di riferimento e solo se l’importo superava i 10 mila euro.
Dal 1 gennaio 2013 (Unico 2014) eventuali investimenti e attività finanziarie estere dovevano essere indicate nel quadro RW a prescindere dal loro valore complessivo e dal protrarsi della loro detenzione oltre il termine del periodo d’imposta di riferimento (cioè anche se azzerate prima del 31 dicembre).
Sono stato titolare di un conto non dichiarato nel Principato di Monaco alimentato fino al 2008 e chiuso a dicembre dello scorso anno. Dopo il 2008 ho dato luogo esclusivamente a operazioni di borsa. Vorrei beneficiare delle agevolazioni previste dalla Voluntary Disclosure, ma temo possano essermi applicate, oltre a quelle sul monitoraggio fiscale e sui rendimenti dei titoli, anche le imposte e le sanzioni sui redditi con cui lo avevo alimentato.
Come chiarito, per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza. Nel caso del Principato di Monaco, lo scorso 31 dicembre 2014 è andato in prescrizione il periodo d’imposta 2009 (eccetto in caso di omessa dichiarazione nel 2010).
Ho detenuto attività finanziarie in Liechtenstein per un importo che al 31 dicembre era sempre inferiore ai 2 milioni, tranne nel 2011 in cui era leggermente superiore. Posso accedere al regime forfettario?
Il limite dei 2 milioni vieni considerato come media delle consistenze al 31 dicembre di tutti gli anni per i quali è stata omessa la dichiarazione nel quadro RW. Quindi sarà determinata ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta e al denominatore il numero di tali periodi d’imposta.
Se il maggiore saldo relativo al 31 dicembre 2011 viene compensato dal minore saldo degli altri anni sarà possibile optare per il regime forfettario.
A questo punto preferirei accedere al regime forfettario per tutti gli anni tranne il 2011, in cui ho avuto ottime plusvalenze. E’ possibile?
Questo non è possibile. La norma ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non quella di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.
E se controllando bene, la media fosse appena superiore i 2 milioni?
Sarà necessario esaminare analiticamente tutti i movimenti presenti negli estratti conto di ciascun anno e applicare la tassazione sui rendimenti effettivi.
Alla fine, potrebbe anche rivelarsi più conveniente se sono stati mediamente inferiori al 5% (e riteniamo sia un caso frequente...) anche se in questo caso il lavoro a carico del Professionista sarà certamente più impegnativo, soprattutto in caso di conti con molte movimentazioni.
Vorrei aderire alla Voluntary Disclosure per quanto ho portato e investito all’estero, ma temo che possa partire di conseguenza un accertamento automatico anche sulla mia società in Italia. Cosa devo fare? Che imposte e sanzioni sarebbero applicate su quanto non è finito all’estero e sul mio socio, che invece all’estero non ha trasferito nulla?
Dovrete certamente considerare anche la Voluntary Disclosure nazionale. La normativa ha infatti previsto un’estensione per evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili, tra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia.
Si potranno quindi definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014 (in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) con le stesse riduzioni di sanzioni previste per la Voluntary internazionale.
Il regime forfettario sui rendimenti non sarà tuttavia applicabile per quanto riguarda la Voluntary nazionale.
Sono ufficialmente residente all’estero iscritto all’AIRE, ma ho lavorato in Italia dal 2010 e avrei una posizione da regolarizzare. Potrei accedere alla Voluntary Disclosure nazionale?
Potrà beneficiare delle stesse agevolazioni sulle annualità per le quali può dimostrare la dimora in Italia per oltre 183 giorni.
Ho ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia Entrate relativa al 2014. Devo considerarmi escluso dalla possibilità di accedere alla Voluntary Disclosure internazionale?
Come indicato nella relazione illustrativa della legge, vengono escluse dalle cause di inammissibilità sia la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti (effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) che quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni (a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica).
Potrà quindi accedere se la comunicazione non è relativa all’ambito oggettivo delle procedure di collaborazione volontaria o se l’attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura (es: imposte di bollo).
Ho ricevuto un invito da parte dell’Agenzia Entrate per verifiche relative alla mia dichiarazione del 2014. Inoltre da qualche tempo il mio socio incontra spesso il suo avvocato, dice che è per una questione personale, ma non me ne ha ancora parlato. E’ a rischio la possibilità di accedere alla Voluntary Disclosure internazionale?
Nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale, ma sia stato interessato dall’avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all’ambito oggettivo “proprio” (investimenti e attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero e i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività).
Le altre annualità (escluso in questo esempio il solo 2014) potranno beneficiare della procedura di collaborazione volontaria anche per la fattispecie nazionale.
Prima, però, è necessario essere certi che non siano formalmente informati di accertamenti, ispezioni o indagini penali in corso per violazione di norme tributarie anche gli eventuali soggetti solidalmente obbligati in via tributaria, cioè coloro che in relazione all’obbligo tributario riconducibile ai maggiori imponibili accertati o alle dichiarazioni omesse assumono la qualifica di coobbligati solidali d’imposta. In questo caso non sarebbe possibile accedere alla collaborazione, quantomeno per il periodo (o i periodi) d’imposta e per il tributo (o per i tributi) a cui si riferiscono i loro accertamenti.
In merito alle eventuali indagini penali, ostacolano l’accesso alla collaborazione i procedimenti riguardanti tutti reati tributari e, pertanto, non solo per quelli interessati dall’esclusione della punibilità, cioè che rientrano nei benefici previsti dalla Voluntary Disclosure.
Il mio socio insiste a non volermene parlare
E’ importante farlo presente al Professionista, per valutare il caso.
L’occultamento della formale conoscenza di una causa di preclusione all’accesso alle procedure viene interpretato dalla normativa come volontà di utilizzare illecitamente le procedure stesse per godere indebitamente dei vantaggi connessi. Tale comportamento sarebbe oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza connesse alla ricorrenza del reato di cui all’articolo 5-septies del decreto legge.
Si è da poco conclusa un’istruttoria in relazione ad una piccola posizione che detenevo in Svizzera e ora temo per un’altra che invece è locata nel Principato di Monaco, non era emersa durante l’accertamento ma è relativa agli stessi anni. Potrei accedere ora alla Voluntary Disclosure per quest’ultima?
Il contribuente che ha avuto formale conoscenza dell’inizio di una attività di accertamento amministrativo per violazione di norme tributarie, relative all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria (in questo caso quello internazionale), potrà avvalersene anche per gli anni cui si riferiscono tali attività, nel caso in cui queste si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito o con uno di archiviazione dell’istruttoria, precedente alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura.
Ho un conto deposito in Svizzera costituito nel corso del 2008 con una parte delle somme non dichiarate dalla mia azienda in Italia. Ho letto che chi aderisce alla Voluntary Disclosure internazionale per le attività all’estero deve necessariamente aderire anche alla Voluntary Disclosure nazionale e dichiarare eventuali altre somme evase anche non connesse con le attività estere. Rischio di pagare le imposte anche sul totale dei redditi non dichiarati relativi al 2008?
La Circolare evidenzia che l’obbligo di estendere la procedura agli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere sussiste per i periodi d’imposta in cui sono state commesse infedeltà dichiarative relative a redditi (es: proventi finanziari) connessi ad attività costituite o detenute all’estero.
Tuttavia, nel caso di questo contribuente, la collaborazione non comporterà il pagamento di imposte e sanzioni sul reddito evaso nel 2008 in quanto la Voluntary Disclosure interessa tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
Il contribuente sarà quindi soggetto alla tassazione e alle relative sanzioni sui rendimenti ottenuti dal conto deposito e a quelle relative all’inosservanza della normativa sul monitoraggio fiscale (cd. Quadro RW) a partire dal 2010.
Ho letto diversi articoli in relazione alla prescrizione per i Paesi non black list in cui a volte si scrive che sono prescritti i periodi antecedenti il 2010, altre volte il 2009. E non è chiaro se si riferiscono agli anni di presentazione della dichiarazione o ai periodi di imposta in cui sono stati generati i redditi.
L’equivoco deriva dalla mancata precisazione di due situazioni distinte.
Dichiarazione infedele: nel 2010 è stata presentata una dichiarazione, seppur non veritiera (es: solo per i redditi nazionali). In questo caso il periodo d’imposta 2009 (Unico 2010) è prescritto e la Voluntary Disclosure parte dal periodo di imposta 2010 (Unico 2011).
Omessa dichiarazione: nel 2010 non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi e, in buona sostanza, sarà necessario farlo ora considerando anche il 2009 nel calcolo di imposte e sanzioni.
Lo stesso approccio andrà applicato ai termini raddoppiati relativi ai Paesi black list, per i quali il periodo d’imposta limite accertabile in caso di omessa dichiarazione è il 2004 (Unico 2005 non presentato).
Nostro padre, gravemente malato, ha comunicato a noi figli di avere una somma non dichiarata in Svizzera. Non sappiamo cosa fare, non vorremmo aggravarlo di inutili stress sapendo che nel frattempo potrebbe lasciarci.
Sono previste anche le ipotesi come questa e il Professionista troverà certamente il modo per gestire la pratica limitando (se possibile, azzerando) gli spostamenti degli interessati. La normativa, nel caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, prevede una proroga eccezionale delle scadenze per gli eredi. Una proroga per gli eredi è prevista anche qualora la richiesta sia stata presentata dal soggetto quando era ancora in vita, limitatamente agli adempimenti a cui non ha potuto provvedere (es: pagamento delle imposte e sanzioni, anche in forma rateale).
E’ importante non rimandare per mettere il Professionista nella condizione di sfruttare al meglio le proroghe previste e portare a termine la pratica con successo e senza fretta.
Sono tentato di aderire alla Voluntary Disclosure, ma temo che possano esserci ulteriori accertamenti anche dopo la conclusione della procedura. E’ possibile?
Nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l’Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà all’esercizio dell’azione accertatrice entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4, lettera b) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 1997, considerato che la definizione, per le modalità attraverso le quali si realizza, ha natura di accertamento parziale.
Per tale motivo è fondamentale instaurare un rapporto di assoluta trasparenza e di collaborazione con il Professionista. In questo modo riteniamo si possa arrivare ad una soluzione definitiva che non deve destare pensieri e si avrà la sicurezza di poter contare sulla migliore assistenza in caso di un’eventuale futura comunicazione da parte dell’Agenzia.
Ho deciso di fare la Voluntary Disclosure: un amico mi suggerisce di fare rientrare i capitali in Italia, io invece preferirei tenere le somme all’estero. Cosa conviene fare?
Mantenere le somme all’estero dopo avere regolarizzato la propria posizione non ha molto senso. Dopotutto per rispondersi basterebbe chiedersi per quale motivo sono state a suo tempo espatriate. La pratica di collaborazione è più snella in caso di rimpatrio, poi bisogna valutare i costi che gravano sul conto estero, la lontananza dalla propria filiale e le incombenze in termini di dichiarazioni fiscali che si continuerebbe ad avere puntualmente ogni anno. Se il timore è quello di un default del sistema bancario italiano, suggeriamo di rivolgersi ad un buon consulente finanziario indipendente.
Marco Tasinato
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