Saldo e Stralcio: il beneficio sulle cartelle esattoriali
Tra gli interventi promossi dalla pace fiscale rientra il cosiddetto Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali, con cui si ha la possibilità di eliminare tutti i debiti col fisco. Vale solo per le persone fisiche con un ISEE inferiore ai 20mila euro
di Francesca Secci 11 gen 2019 ore 14:52Dare un colpo di spugna e ripartire da zero. L'Agenzia delle Entrate ha annunciato il “Saldo e Stralcio”, un’agevolazione fiscale prevista per alcuni contribuenti. È possibile infatti ottenere una riduzione di somme dovute che partono dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017.
La scadenza per presentare la domanda è fissata al 30 aprile 2019.
COS’È IL SALDO E STRACCIO
Il Saldo e Stralcio è un accordo col quale il debitore e il creditore "chiudono" una situazione in sospeso riducendo l’entità della somma dovuta.
Da una parte il debitore può avere una riduzione, anche consistente (del 30% o 40%) del debito originario, mentre il creditore può recuperare velocemente una parte del suo credito.
Spesso infatti, potrebbe essere oneroso procedere giudizialmente per il recupero forzoso del credito.
Il sistema Saldo E Stralcio è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (145/2018). È riservato esclusivamente alle persone fisiche e riguarda la riduzione di alcuni tipi di passività che si riferiscono alle tariffe trasferite all'agenzia di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La misura è indirizzata a persone che si trovano in una situazione seria e provata di difficoltà economica.
Il termine per presentare la domanda è il 30 aprile 2019, e si può decidere se eseguire il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in cinque rate che recano come data di scadenza il 31 luglio 2021.
SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE: REQUISITI
L’utilità principale del Saldo e Stralcio è di mettersi in regola col fisco pagando solo una parte del debito fiscale o contributivo.
Tuttavia, non tutti i contribuenti hanno la possibilità di poter usufruire di questo beneficio, ma soltanto quelle famiglie che presentano un indicatore ISEE inferiore ai 20mila euro.
Il Saldo e Stralcio è dedicato unicamente alle persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della l. 3/2012, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
Sono altresì beneficiari del Saldo e Stralcio i contribuenti che hanno partecipato alla precedente "rottamazione delle cartelle" ai sensi del decreto 193/2016 e del decreto 148/2017, per i quali il pagamento delle somme dovute non è ancora stato completato.
In assenza delle condizioni esposte, la presentazione della domanda di adesione a Saldo e Stralcio sarà automaticamente considerata come una richiesta di accesso alla definizione semplificata prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 119/2018 (rottamazione-ter).
Nel caso in cui il limite di 20mila euro di ISEE dovesse essere superato, è possibile comunque aderire alla Definizione agevolata.
L'aliquota applicabile ai debiti dipende dall'ammontare del reddito dichiarato. In particolare, si tratta di una percentuale di imposta così ripartita:
- 16%, se il debitore ha un ISEE fino a 8.500 euro;
- 20%, se il debitore ha un ISEE compreso tra gli 8.500 euro fino ai 12.500 euro;
- 35%, se il debitore ha un ISEE compreso tra i 12.500 euro fino a un massimo di 20mila euro.
Per “strappare” le cartelle e chiudere il debito è possibile pagare la somma dovuta in un’unica soluzione o dividendo la quota in 5 rate dall’importo variabile.
PER QUALI DEBITI
Il decreto riguarda i debiti concernenti soltanto persone fisiche e la tipologia di questi debiti sono nello specifico:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
- Contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
Nel caso in cui si supera il tetto massimo di 20mila euro di ISEE e si hanno dei debiti che non rientrano nelle due casistiche appena menzionate, è possibile comunque ottenere una riduzione del debito aderendo alla Definizione agevolata 2018, prevista dal D.L. 119/2018.
COME SI COMPILA IL MODELLO SA-ST
Dopo aver inserito i dati personali, occorrerà attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica che giustifica la richiesta, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegare, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.
Il modello Sa-St va poi presentato entro il 30 aprile 2019 presso la casella PEC (posta elettronica certificata) dell’Agenzia delle Entrate di riferimento.
In alternativa, si può consegnare il modello Sa-St debitamente compilato e firmato presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno controllati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e Stralcio”.
ACCOGLIMENTO DEL SALDO E STRALCIO
Una volta inviata la documentazione, l’Agenzia delle Entrate deve inviare entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” al contribuente, contenente gli importi totali dovuti per il rimborso del debito, i bollettini per il pagamento, insieme all’indicazione dell’importo delle rate ed entro quando versarle.
Secondo la scelta del contribuente, il debito sarà pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate. In quest'ultimo caso, è applicato un tasso d’interesse del 2%. Le rate sono divise nel seguente modo:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- Il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
MANCATO ACCOGLIMENTO DEL SALDO E STRALCIO
Se l’Agenzia delle Entrate non dovesse accettare la richiesta di Saldo e Stralcio, entro il 31 ottobre 2019 invia al contribuente una dichiarazione. All'interno di essa ci sono le motivazioni del mancato accoglimento e, limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.