Modello 730: le novità del 2013
Il modello 730/2013, relativo ai redditi del 2012, presenta importanti novità fiscali che riguardano in particolare gli immobili: il versamento Imu e le detrazioni per ristrutturazione
di Antonello Scrimieri 2 mag 2013 ore 09:34LEGGI ANCHE: Tasse 2013, le scadenze da aprile a dicembre
SEZIONE IMU. Il modello 730, quest'anno, nel quadro dei redditi dei fabbricati contiene un'apposita sezione dedicata al versamento dell'IMU per l'anno 2012. Infatti, è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi il totale dell'imposta dovuta per il 2012, al netto delle detrazioni spettanti, anche se il relativo pagamento è stato effettuato parzialmente o non è stato proprio eseguito. Se le unità immobiliari da dichiarare sono in comproprietà, nel modello di dichiarazione, l'imposta da indicare è pari a quella che corrisponde alla percentuale di possesso dell'immobile.
I redditi dei fabbricati sono, di conseguenza, notevolmente ridimensionati in quanto l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare dei beni non locati, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali. In particolare, la tassazione dei redditi dei fabbricati sarà la seguente:
- per gli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo del professionista: i redditi dei fabbricati saranno, in tal caso, esenti da ulteriore tassazione IRPEF in quanto il contribuente, per lo stesso immobile, ha già pagato o avrebbe dovuto pagare l'IMU. Nel modello 730, comunque, è necessario riportare tutti i dati catastali dell'immobile in esame e in corrispondenza si dovrà indicare l'importo dell'IMU dovuta nel 2012 per l'unità immobiliare a cui si fa riferimento. La colonna dedicata all'imposta municipale propria non dovrà essere compilata nei soli casi di esonero dal versamento del tributo o di immobili condominiali se l'imposta è stata pagata dall'amministratore di condominio. Tuttavia, i fabbricati che hanno beneficiato dell'esonero IMU saranno tassati normalmente, ai fini IRPEF, anche se sfitti;
- per gli immobili locati senza opzione per la cedolare secca: i redditi dei fabbricati rilevanti ai fini IRPEF risulteranno dal confronto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone annuo di locazione percepito al netto dell'abbattimento fiscale; se il canone di locazione ridotto forfetariamente sarà maggiore della rendita catastale rivalutata, lo stesso canone costituirà reddito di fabbricato da assoggettare ad IRPEF. Pertanto, per gli immobili locati, il contribuente sarà tenuto al pagamento dell'IRPEF oltre che dell'IMU. Se viene locata parzialmente l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, l'IMU sostituirà l'IRPEF nel solo caso in cui la relativa rendita catastale rivalutata sia maggiore del canone di locazione ridotto forfettariamente;
- per gli immobili locati con opzione per la cedolare secca: i redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione dell'immobile non saranno rilevanti ai fini IRPEF in quanto per gli stessi immobili è dovuta l'imposta sostitutiva. Quindi, relativamente al periodo in cui l'immobile è locato, il contribuente titolare dell'immobile sarà tenuto al versamento dell'IMU e della cedolare secca. Se viene parzialmente locata l'abitazione principale del contribuente, l'IMU sostituirà la cedolare secca nel solo caso in cui la rendita catastale rivalutata del 5% sia maggiore all'intero canone annuo di locazione.
DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione sale al 50% in sostituzione del 36%, mentre il limite di spesa per il quale si può usufruire del beneficio passa da 48 a 96 mila euro. L'agevolazione, inoltre, si spalma in 10 quote annuali per tutti i cittadini, indipendentemente dall'età del contribuente.
Antonello Scrimieri
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