Lo Spesometro e il Redditometro
L’evasione fiscale e le considerevoli differenze tra redditi percepiti e tenori di vita molto alti hanno portato il legislatore Italiano a creare due strumenti, negli ultimi anni, capaci di controllare i contribuenti al fine di rintracciare i redditi non dichiarati.
di Antonello Scrimieri 10 mag 2012 ore 09:29L’Agenzia delle Entrate con l’introduzione del Redditometro nel 2010 e lo Spesometro l’anno successivo dovrebbe essere in grado a partire dall’anno in corso di analizzare gli scostamenti tra redditi dichiarati e spese sostenute, che si tratti di incrementi patrimoniali e spese di altra natura. Dall’analisi degli scostamenti dovranno poi partire le ulteriori azioni accertatrici da parte dell’Agenzia quando tale soglia supererà il 20% del reddito dichiarato, soglia che con la prima manovra legislativa era del 25%.
Per meglio chiarire questi due strumenti è bene definirli singolarmente.
Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico regolato dall’articolo 38, comma 4 del d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973, successivamente modificato dall’articolo 22 del d.l. n. 78 (cd. Manovra d’estate), convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.
L’Amministrazione Finanziaria lo utilizza per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica attraverso un’analisi delle manifestazioni di capacità contributiva. La normativa stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in presenza di elementi e circostanze di fatti certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente quando il reddito complessivo netto accertabile (determinato mediante redditometro) si discosta per almeno un quinto in relazione anche ad un solo anno d’imposta.
La legge oltre a legittimare l’Amministrazione finanziaria ad applicare tale metodo di accertamento direttamente, prevede, però, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente potrà essere costituito in tutto o in parte da redditi esenti oda redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma in tal caso sarà onere del contribuente dimostrare la fattispecie in questione.
L’articolo 22 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 “al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio” ha riformulato quasi completamente l’articolo 38 del d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973 introducendo rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico da redditometro.
Il nuovo strumento, previsto dalla manovra estiva, serve per verificare se le spese sostenute da consumatori e operatori economici sono in linea con i redditi e i beni dichiarati al fisco.
Il nuovo redditometro prende in considerazione nuovi parametri ed elementi al fine di rideterminare il reddito e di stabilire la capacità globale di spesa e quindi di far rientrare nel calcolo maggiori beni o nuovi indicatori tenendo presente non solo la capacità di spesa del singolo ma estenderla anche al nucleo familiare considerando le diverse tipologie di famiglie che si possono presentare come single, sposati, sposati con figli, sposati senza figli, conviventi, separati o divorziati, l’ubicazione territoriale della famiglia che, sottintende un diverso costo della vita in quanto si presume che il costo della vita al Nord è maggiore rispetto a quello del Sud.
Di seguito è utile riassumere il paniere di beni sotto controllo dal fisco attraverso il Redditometro.
Spese relative ad immobili | Spese relative ai mezzi | Spese per il tempo libero |
Rate per mutui | Acquisto auto di lusso | Iscrizioni circoli sportivi |
Ristrutturazione immobili | Acquisto minicar | Rette scuole private |
Leasing immobiliari | Leasing per autovetture | Frequentazione case da gioco |
Arredi di lusso | Acquisto barche e yacht | Viaggi e crociere |
Consumi energetici | Affitto posti barca | Acquisto gioielli e opere d’arte |
Collaboratori domestici | Possesso cavalli | Hobby costosi |
Lo spesometro è un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini siano essi titolari o meno di partita iva.
Lo strumento si basa su un controllo capillare, finalizzato a verificare il livello degli acquisti in funzione del reddito dichiarato, con la creazione di un’enorme banca dati in cui sarà dettagliata la vita personale del contribuente, i propri gusti, i propri consumi, con lo scopo di ottenere informazioni derivanti dalla movimentazione di denaro contante che altrimenti sfuggirebbero al controllo del Fisco.
L’Agenzia delle Entrate, quindi a partire dall’anno in corso dovrebbe essere in grado, grazie a tale nuovo strumento, di individuare, anche tramite altri dati già in suo possesso, l’ammontare delle spese che il contribuente ha sostenuto a partire dal 2010, per determinare il reddito a lui presuntivamente attribuibile.
Si tratta del presupposto che è sempre stato alla base dell’accertamento sintetico, cioè che quanto si spende non può che essere alimentato dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, ancor di più rispetto al passato, sarà in grado di discernere tra il reddito dichiarato e quello speso, con la conseguenza che in caso di incongruenze scatteranno i controlli. Spetterà poi al contribuente andare a “giustificare” una capacità contributiva superiore a quella dichiarata al Fisco derivanti da redditi esenti o tassati alla fonte a titoli di imposta.
Il funzionamento è molto semplice: per qualsiasi spesa superiore ai 3.000 euro con fattura o
3.600 euro senza fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) il venditore è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto all’Agenzia delle Entrate.
Importo, tipologia dell’acquisto e codice fiscale dell’acquirente confluiscono in una banca dati unica che aggrega e analizza in automatico tutte le spese relative a ciascun codice fiscale, e uno speciale algoritmo informatico farà partire l’accertamento fiscale sintetico su tutti i contribuenti che hanno fatto spese al di sopra del tenore economico dichiarato dal fisco.
A partire dal 2012 la soglia dei 3.000 euro dovrebbe scendere a 0 consentendo all’Amministrazione Finanziaria di avere una mole di dati pressoché spaventosa, aggravando notevolmente il lavoro dei consulenti motivo per cui probabilmente la normativa subirà una ulteriore modifica a tutela delle spese “irrisorie” e a tutela degli addetti ai lavori.
Antonello Scrimieri Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.