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Cos'è l'Ires? Chi la paga?

L’Ires, l’imposta sul reddito delle società, è un’imposta proporzionale, calcolata sulla base di un’aliquota fissa al 24%

di Carlo Sala 26 feb 2020 ore 09:26

Ires imposta sul reddito delle societàL’Ires, l’imposta sul reddito delle società, è un’imposta proporzionale, calcolata sulla base di un’aliquota fissa al 24%. Riguarda tutti coloro ai quali non si applica l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, e dal 2008 sostituisce la vecchia Irpeg.

 

A chi si applica l’Ires

Devono pagare l’Ires:

  • le società di capitali (srl, spa e sapa);
  • gli enti commerciali e non commerciali;
  • le società e gli enti non residenti in Italia;
  • i trust, le associazioni non riconosciute e i consorzi;
  • ogni altra organizzazione collettiva che non rientri nelle tipologie precedenti (ad esempio comitati e fondazioni).

 

Come si calcola l’Ires

Il calcolo della base imponibile su cui si deve pagare l’Ires avviene prendendo in considerazione 3 elementi:

  • la categoria del soggetto che deve versare l’imposta;
  • la residenza del medesimo soggetto;
  • l’attività svolta.

Per i soggetti tenuti a pagare l’Ires che siano residenti in Italia si considera reddito cui applicare l’aliquota del 24% qualsiasi reddito derivante dall’attività svolta. Per chi sia tenuto a pagare la medesima imposta ma non sia residente in Italia il reddito da sottoporre al versamento dell’imposta sulla base dell’aliquota del 24% è solo quello derivante da attività svolta in Italia.

Il reddito su cui applicare l’aliquota viene determinato sulla base del Testo unico delle imposte sui redditi (il dpr n. 917 del 22 dicembre 1986, noto appunto come Tuir).

 

Come si paga l’Ires

L’imposta deve essere pagata utilizzata il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello varia a seconda dell’attività svolta e può essere reperito sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGI ANCHE: Cosa è e come si usa il modello F24

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, al 30 novembre, oppure in 3 tranche, costituite da:

  • saldo dell’anno precedente, da pagare il 20 giugno;
  • acconto (in una o due rate) per l’anno in corso, da versare il 30 giugno e il 30 novembre (se l’acconto è inferiore a 258 euro il pagamento deve avvenire in una sola rata).
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