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Impresa e famiglia: la deducibilità fiscale dei beni aziendali

Con la riforma Fornero in materia di lavoro, se un bene dell’impresa viene utilizzato dai soci o dai familiari perde la sua totale inerenza con l’attività. Spese e costi potrebbero non essere più deducibili

di Antonello Scrimieri 2 ott 2012 ore 09:46
Con la manovra di Ferragosto 2011 sono iniziate le riforme in materia di beni e mezzi aziendali. Il precedente governo  aveva introdotto le prime norme che  riducevano la possibilità di dedurre dai redditi di impresa le quote di costo dei veicoli e mezzi concessi ai soci. Con la riforma Fornero in materia di lavoro, diventata legge il 28 giugno 2012 con il numero  92, è stata ridotta la deducibilità  dei mezzi utilizzati non esclusivamente nell’esercizio di impresa.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche dei chiarimenti sulla manovra dello scorso ferragosto attraverso la circolare 36/E. Il documento spiega che se un bene dell’impresa viene utilizzato dai soci o dai familiari,  perde la sua totale inerenza con l’attività. Ciò significa, per principio generale, che le spese e i costi che si riferiscono al bene non potrebbero essere più deducibili.  Per questa ragione nelle ditte individuali, nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale; i costi e spese non inerenti all’attività di impresa diventano indeducibili e inoltre in capo all’utilizzatore si verrà a creare un reddito imponibile pari al valore del bene. Come si è più volte fatto notare, a causa dell’indeducibilità del costo e all’imponibilità del reddito si genera una doppia tassazione.

In aiuto del contribuente la circolare chiarisce che nel quadro RL (tra i redditi diversi) dell’UNICO si dovrà indicare il valore del bene divenuto imponibile, ovvero la differenza tra il valore normale dell’uso e il prezzo pagato dal socio, al netto del vantaggio fiscale perso dalla società (la quota di imposte che la società dovrà pagare per il costo divenuto indeducibile).

A partire dal 2013 la riforma Fornero toglierà agli imprenditori e ai professionisti anche un 12,5% di deducibilità dei mezzi ad uso promiscuo, come ad esempio i veicoli utilizzati durante l’attività di impresa ma anche nella vita privata. Infatti la nuove legge, all’articolo 4 commi 72 e 73, ha modificato l’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR; riducendo dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.

I nuovi limiti di deducibilità entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013
. Si ricorda che esiste un doppio limite di deducibilità, in particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità percentuale che passa dal 40% al 27,5%, per effetto dell’articolo 4 comma 72 lettera a) della riforma del Lavoro e al limite di valore fiscalmente riconosciuto, rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione.

Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.

considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:

- 4.970,89  euro (27,5% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 1.136,20 euro (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Inoltre va ricordato che se le imprese hanno stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.

Per quanto concerne i canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:

- 994,18 euro (27,5% di 3.615,20 euro) per autovetture e autocaravan;
- 213,03 euro (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 euro (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.

Resta, invece, ferma la deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e  rappresentanti di commercio
, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR.


Antonello Scrimieri
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