Impresa e famiglia: la deducibilità fiscale dei beni aziendali
Con la riforma Fornero in materia di lavoro, se un bene dell’impresa viene utilizzato dai soci o dai familiari perde la sua totale inerenza con l’attività. Spese e costi potrebbero non essere più deducibili
di Antonello Scrimieri 2 ott 2012 ore 09:46In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche dei chiarimenti sulla manovra dello scorso ferragosto attraverso la circolare 36/E. Il documento spiega che se un bene dell’impresa viene utilizzato dai soci o dai familiari, perde la sua totale inerenza con l’attività. Ciò significa, per principio generale, che le spese e i costi che si riferiscono al bene non potrebbero essere più deducibili. Per questa ragione nelle ditte individuali, nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale; i costi e spese non inerenti all’attività di impresa diventano indeducibili e inoltre in capo all’utilizzatore si verrà a creare un reddito imponibile pari al valore del bene. Come si è più volte fatto notare, a causa dell’indeducibilità del costo e all’imponibilità del reddito si genera una doppia tassazione.
In aiuto del contribuente la circolare chiarisce che nel quadro RL (tra i redditi diversi) dell’UNICO si dovrà indicare il valore del bene divenuto imponibile, ovvero la differenza tra il valore normale dell’uso e il prezzo pagato dal socio, al netto del vantaggio fiscale perso dalla società (la quota di imposte che la società dovrà pagare per il costo divenuto indeducibile).
A partire dal 2013 la riforma Fornero toglierà agli imprenditori e ai professionisti anche un 12,5% di deducibilità dei mezzi ad uso promiscuo, come ad esempio i veicoli utilizzati durante l’attività di impresa ma anche nella vita privata. Infatti la nuove legge, all’articolo 4 commi 72 e 73, ha modificato l’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR; riducendo dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.
I nuovi limiti di deducibilità entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013. Si ricorda che esiste un doppio limite di deducibilità, in particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità percentuale che passa dal 40% al 27,5%, per effetto dell’articolo 4 comma 72 lettera a) della riforma del Lavoro e al limite di valore fiscalmente riconosciuto, rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione.
Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:
- 4.970,89 euro (27,5% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 1.136,20 euro (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Inoltre va ricordato che se le imprese hanno stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.
Per quanto concerne i canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:
- 994,18 euro (27,5% di 3.615,20 euro) per autovetture e autocaravan;
- 213,03 euro (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 euro (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.
Resta, invece, ferma la deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR.
Antonello Scrimieri
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