Donazioni in denaro, qual è la procedura da seguire?
Le donazioni in denaro sono dei veri e propri contratti tra il donante e il ricevente: ecco tutto quello che c’è da sapere su tipologie, regole e imposte.
di Beatrice Zanetti 22 mag 2015 ore 11:34Le donazioni in denaro sono regolamentate da una specifica normativa e consistono in un vero e proprio contratto tra il soggetto che dona (donante) e quello che riceve (donatario). Analogamente ai prestiti personali tra familiari che vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate, anche la donazione in denaro tra familiari deve essere formalizzata alla presenza di un notaio e di due testimoni, i quali non devono essere in rapporti di parentela con donante e donatario.
Unico contratto di donazione che non deve necessariamente essere comprovato da un atto pubblico è quello relativo alla cosiddetta “donazione manuale”, ovvero ad importi di valore modesto. Per stabilire se una donazione rientra o meno in questa classificazione si guarda alle condizioni economiche del donante: in sostanza, più sei ricco, più “regali” puoi fare.
DONANTE E DONATARIO
Per poter effettuare una donazione in denaro occorre essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e poter disporre quindi dei propri beni autonomamente. La legge, infatti, vieta le donazioni a soggetti incapaci di intendere e di volere anche se effettuate per mezzo del proprio tutore legale. Possono invece donare anche le persone giuridiche, sia pubbliche che private.
È possibile effettuare una donazione ai figli, anche a quelli non ancora nati o concepiti, ma il bene in questione , mobile o immobile che sia, deve già essere far parte del nostro patrimonio al momento della stipula del contratto.
Una volta che si è scelto di effettuare una donazione non è possibile tornare indietro, fatta eccezione per i seguenti casi:
1) ingratitudine, ovvero quando il donatario commette un reato grave nei confronti del donante o dei suoi congiunti;
2) sopravvivenza dei figli del donante;
3) accordo tra donante e donatario nel revocare la donazione.
TIPOLOGIE DI DONAZIONI
REMUNERATORIA: quando il donante effettua la donazione per sdebitarsi, consapevole di aver ricevuto un beneficio e desideroso di ripagarlo in qualche modo. Questa tipologia deve essere accompagnata da un atto pubblico siglato da un notaio e alla presenza di testimoni.
IN RIGUARDO DI MATRIMONIO: ovvero una donazione effettuata in relazione ad un determinato futuro matrimonio da uno dei due fidanzati all’altro o da un soggetto esterno alla coppia. Questo è l’unico caso in cui una donazione non deve essere formalmente accettata dal donatario per diventare effettiva, ma si annulla automaticamente nel caso il matrimonio non venga celebrato.
MODALE: si tratta di una donazione soggetta ad una condizione, come ad esempio l’obbligo del donatario di prestare assistenza al donante o ad un suo parente finché questi è in vita, o ancora di devolvere una parte della somma ricevuta in beneficienza.
INDIRETTA: ovvero una donazione effettuata tramite altre tipologie di contratto, ma che sostanzialmente hanno sempre lo scopo di permettere ad un soggetto di arricchirne un altro. Rientrano in questa tipologia di donazione i genitori che estinguono un debito del figlio senza chiedergli nulla in cambio e le vendite a prezzo minimo.
IMPOSTE SULLE DONAZIONI IN DENARO
Purtroppo la pratica della donazione non è esente dalle tasse. Vi sono infatti delle imposte da pagare calcolate sulla base del rapporto di parentale tra donante e donatario e una franchigia specifica oltre la quale la somma donata diventa tassabile (al di sotto di questi valori la donazione non verrà quindi tassata).
DONATARIO | ALIQUOTA | FRANCHIGIA PER OGNI BENEFICIARIO |
Coniuge, figli e genitori | 4,00% | 1.000.000 euro |
Fratelli/sorelle | 6,00% | 100.000 euro |
Parenti fino al 4° grado | 6,00% | - |
Altri soggetti | 8,00% | - |
DONAZIONE: UN’ALTERNATIVA A SUCCESSIONE E TESTAMENTO?
La pratica della donazione non può in alcun modo servire per aggirare la successione, secondo la quale parte dei beni del defunto deve necessariamente essere assegnata ai cosiddetti legittimari ( ovvero a cui la legge garantisce una parte di eredità a prescindere dalle decisioni del defunto) e ai parenti più stretti.
Donazione e testamento sono invece due tipologie contrattuali che spesso servono allo stesso scopo: dividere il patrimonio tra gli eredi secondo la volontà del donante, ma sempre nel rispetto della quota legittima prevista dalla legge. Il testamento, però, non deve essere per forza redatto da un notaio e può essere modificato più volte, a differenza della donazione.