Come compensare un debito IMU
L’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle imposte consente la compensazione di crediti e debiti di natura tributaria.
di Antonello Scrimieri 17 dic 2012 ore 14:10Le Compensazioni - Allo stato attuale non è possibile effettuare compensazioni con crediti IMU. Il debito, invece, può essere compensato con i crediti tributari spettanti al contribuente, come ad esempio: il credito IRPEF scaturito dal modello 730 per l’anno 2012 o scaturito dall'Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011.
I versamenti per le imposte eseguiti con modello F24, IMU compresa, consentono al contribuente di poter effettuare compensazioni con i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali già presentate, se non chiesti a rimborso. Sono compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle dichiarazioni contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
Le imposte a credito a fine anno 2011, indicate nella dichiarazione 2012, per i tributi IVA, IRAP o IRPEF, possono essere usate in compensazione a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito è maturato. La novità per la dichiarazioni dei redditi del 2012, ovvero per il modello 730 per i redditi del 2011, riguarda il quadro I per l’Imposta Municipale Propria.
La compilazione - Nel prospetto di liquidazione del modello 730-3 si indica l'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Nel caso di compilazione del quadro per l’IMU, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere usati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento della nuova imposta municipale.
L'ultimo riquadro del modello 730-3, deve essere compilato solo nel caso in cui nel quadro I viene chiesto di usare il credito che risulta dal modello 730 del 2012 per il pagamento dell'IMU dovuta per il 2012. Nel quadro IMU, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere usati per la compilazione del modello F24.
Dal primo gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata nel seguente caso: debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
I contribuenti che versando l’acconto a giugno 2012, hanno pagato meno del dovuto, ma che non hanno omesso del tutto il versamento, sono tutelati dalla norma di salvaguardia che esclude l'applicazione di sanzioni e di interessi. Il pagamento del saldo resta dovuto entro il 17 dicembre 2012.
Antonello Scrimieri Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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