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Bonus facciate cos'è e come funzionano le detrazioni

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo bonus fiscale: il “Bonus Facciate”. A partire dal primo gennaio 2020 le spese sostenute e documentate per interventi di recupero e restauro delle facciate degli edifici già esistenti beneficeranno di una detrazione fiscale.

di Antonello Scrimieri 28 feb 2020 ore 16:52

bonus-facciateIl Bonus Facciate è una agevolazione fiscale riconducibile alla categoria delle detrazioni fiscali. Ogni contribuente che beneficerà di questo bonus avrà diritto ad una riduzione delle imposte dovute in misura pari al 90% del costo sostenuto da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione consente una riduzione dell’IRPEF sino al suo azzeramento. Ricordiamo che se l’IRPEF risulta inferiore al beneficio fiscale derivante dal suddetto bonus, la parte eccedente è persa.

Facciamo un esempio: il contribuente Tizio ha versato IRPEF per il 2020 per Euro 3.000, nello stesso anno sostiene una ristrutturazione della facciata del suo immobile per Euro 40.000. La detrazione d’imposta dovrebbe essere pari ad Euro 3.600 all’anno per 10 anni. Dal momento che per il 2020 Tizio ha pagato Euro 3.000 di IRPEF, la sua detrazione non potrà superare questa cifra, i restanti 600 Euro per il 2020 non saranno recuperabili.

Interventi ammessi per il Bonus Facciate

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione d’imposta a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro delle “facciate esterne”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale.

L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Il Bonus è consentito unicamente per gli edifici ubicati in zona A o B, o in zone a queste assimilabili in base alle leggi regionali e ai regolamenti edilizi comunali.

  • ZONA A: comprende le parti del territorio interessate da cosiddetti agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • ZONA B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.


Si fa presente che l’assimilazione alle zone A o B deve risultare da apposite certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Il Bonus spetta:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Per gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • Per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
  • Per l’acquisto dei materiali, per le spese di progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • Per gli altri eventuali costi collegabili alla realizzazione degli interventi, come ad esempio le spese per l’installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

La detrazione spetta per gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sull’intero perimetro esterno. La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada.

Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate

Possono beneficiare di questa detrazione tutti i contribuenti che posseggono un bene sul territorio italiano.

I beneficiari devono:

  • Possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • Detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.


Sono ammessi ad usufruire dell’agevolazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, i conviventi di fatto.

Questi soggetti devono sostenere realmente le spese per la realizzazione dei lavori e devono essere conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

I beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Documentazione necessaria per il Bonus Facciate

Per il Bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa. Pertanto, la detrazione spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Le persone fisiche dovranno utilizzare il cosiddetto criterio di cassa per stabilire il valore della detrazione e, quindi, dovranno considerare la data dell'effettivo pagamento. Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici è importante la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

La legge prevede che le spese siano “documentate” dal contribuente.

Sarà per questo necessario:

  • conservare le fatture attestanti le spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • la ricevuta del bonifico di pagamento;
  • le abilitazioni amministrative richieste dalle norme edilizie in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi.


Ricordiamo inoltre, che il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta dell’8% da cui risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


Nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

 

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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