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L’assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi 2013

I contribuenti che presentano il modello 730/2013 hanno a disposizione gli ultimi giorni per presentare le documentazioni necessarie ai centri di assistenza fiscale e agli intermediari abilitati

di Antonello Scrimieri 24 mag 2013 ore 11:08
Tutti i datori di lavoro, siano essi soggetti pubblici o privati, riceveranno in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti ai Caf o ai professionisti secondo le nuove modalità e termini previsti dalla legge e saranno tenuti ad effettuare i dovuti conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

A seguito delle novità introdotte lo scorso anno, i modelli 730 inviati in via telematica dai professionisti abilitati dovranno passare dal flusso dell’Agenzia delle Entrate che poi provvederà a smistarli ai singoli sostituti d’imposta, ovvero i datori di lavoro. La ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante causi un rallentamento della procedura, garantisce la sicurezza dei dati ricevuti.

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La circolare 14/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito e definito gli obblighi dei sostituti di imposta, dei professionisti e dei contribuenti che presentano le dichiarazioni.

I datori di lavoro. I sostituti d’imposta sono tenuti al controllo della regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente e alla verifica del rispetto dei limiti previsti per la deducibilità degli oneri, per le detrazioni e per i crediti d’imposta. Tutti i datori di lavoro, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di eseguire i conguagli derivanti dai risultati delle dichiarazioni elaborate dai Caf e professionisti abilitati.

Gli intermediari. I centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati hanno obblighi più impegnativi. Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, devono controllare la correttezza e la legittimità dei calcoli elaborati nella dichiarazione dei redditi. I soggetti che prestano assistenza fiscale, per assicurare la massima trasparenza verso i contribuenti, dovrebbero esporre nei propri locali una copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Per l’assistenza prestata è previsto un compenso. La misura del compenso è proporzionata agli adempimenti svolti. In sostanza, il compenso spetta se viene effettuata una verifica tra i dati esposti nella dichiarazione e la documentazione presentata. Per questo motivo il contribuente che consegna il modello 730/2013 correttamente compilato e allega la valida documentazione non è tenuto a versare alcuna somma al Centro di assistenza fiscale.  Diversamente, se viene richiesta la consulenza per la predisposizione della dichiarazione e la compilazione del modello 730, il compenso per il professionista sarà dovuto.

Va ricordato, che per i soggetti che prestano assistenza fiscale, che rilasciano il visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazione, sono previste particolari norme. I professionisti, ad esempio, devono essere iscritti in uno specifico elenco informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora vengano riscontrati degli errori, commessi nella dichiarazione, è possibile rideterminare gli importi ed elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, trasmettendo una nuova dichiarazione definita integrativa. Questo procedimento, garantisce al contribuente la possibilità di correggere eventuali errori senza dover pagare sanzioni.

Le compensazioni. Anche quest’anno è possibile chiedere di utilizzare eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni per eseguire, con il modello F24, il versamento dell’IMU dovuta nel 2013. In questo caso il sostituto d’imposta in sede di conguaglio rimborserà solo l’eventuale eccedenza al netto dell’importo da versare per l’IMU.

Antonello Scrimieri

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