Motatoria finanziamenti Pmi 2012
Cos'è e come funziona la moratoria 2012 dei prestiti alle Pmi stipulata da imprese e Abi.
di Lucio Sgarabotto 27 lug 2012 ore 11:57Tale accordo prevede le seguenti tipologie di interventi finanziari:
• Operazioni di sospensione dei finanziamenti
• Operazioni di allungamento dei finanziamenti
• Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nell’accordo devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allugamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione possono essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Requisiti
La moratoria si rivolge alle PMI con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 mln di euro, oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento di presentazione della domanda l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
Operazioni previste dal nuovo accordo
OPERAZIONI DI SOSPENSIONE
• Congelamento mutui: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali,
• Congelamento leasing: sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing immobiliare e per sei mesi per le operazioni di leasing mobiliare.
Le operazioni di sospensione comportano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO
• Durata dei mutui estesa per un massimo del 100% di quella residua del piano di ammortamento e comunque non oltre due anni per i mutui chirografari e tre anni per quelli ipotecari.
Scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento: allungamento fino a 270 giorni.
Scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB: allungamento per un massimo di 120 giorni
OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE L’ATTIVITA’
• Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, il finanziamento sarà proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le condizioni applicate dalle banche sulle operazioni di sospensione e di allungamento non devono essere peggiorative rispetto a quelle in essere e tali operazioni non possono comportare l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione di cui sarà fornita adeguata evidenza
Adesione delle banche
L’accordo non obbliga le banche ad alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. La procedura indicata dall’accordo prevede che le banche si impegnino a fornire una risposta alle aziende entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle eventuali richieste aggiuntive di informazioni.
Per le imprese che al momento della presentazione della domanda sono in bonis e non hanno ritardati pagamenti, le domande relative a operazioni di sospensione e a quelle di allungamento per il credito a breve termine e per il credito agrario, si intendono ammesse salvo esplicito rifiuto.
Lucio Sgarabotto
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