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Se cambio assicurazione auto mantengo la classe di merito?

Con l’approvazione dell’ultimo Ddl Concorrenza, chi cambia assicurazione auto mantiene la stessa classe di merito. Vediamo come funziona.

di Beatrice Zanetti 29 feb 2016 ore 16:58

A cura di Supermoney.it

Fino a poco tempo fa non era per niente scontato mantenere la stessa classe di merito quando si cambiava assicurazione auto, di fatto eliminando i vantaggi economici che si potevano ottenere da questa operazione. Molte compagnie assicurative, infatti, attribuivano una classe di merito diversa ai nuovi clienti che dovevano così ricominciare da capo la loro scalata verso la vetta. Da qualche settimana, però, le cose sono cambiate.

ABOLIZIONE TACITO RINNOVO: CAMBIARE ASSICURAZIONE AUTO È PIÙ FACILE
Dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Bersani che ha abolito il cosiddetto tacito rinnovo. Questa prassi permetteva alla compagnia assicurativa di rinnovarti l’assicurazione auto senza avvisarti, in maniera automatica, a meno di una tua richiesta di disdetta inviata con un certo anticipo. Questo comportava molti disagi per i consumatori e la sua abolizione ora permette, alla scadenza dell’anno di validità dell’assicurazione auto, di cambiare compagnia e sceglierne una più conveniente con molta più facilità.

Diventando così semplice cambiare assicurazione e essendo il motivo più frequente del trasferimento proprio la ricerca di una polizza più conveniente, ritrovarsi con un premio maggiore da pagare rende tutta la questione piuttosto inutile. Così, nell’ultimo Ddl Concorrenza, è stato proposto ed approvato un emendamento per il quale cambiando assicurazione auto non si rischia di essere retrocessi di classe di merito.

DDL CONCORRENZA: QUALI SONO GLI ALTRI CAMBIAMENTI?
Entrando nel merito, il Ddl Concorrenza approvato poche settimane fa, recita che le compagnie assicurative “devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto". Questo significa anche che è vietato per le compagnie assicurative applicare criteri di progressione e attribuzione di classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale con il cliente, cosa che di fatto rappresenterebbe un ostacolo alla mobilità degli automobilisti tra diverse società assicurative.

Il nuovo testo del Ddl Concorrenza introduce però anche altre importanti novità. L’abolizione del tacito rinnovo infatti non è più limitata all’assicurazione auto ma è stata estesa anche alle garanzie accessorie (polizza Kasko, polizza Minikasko, polizza Furto e Incendio, polizza Cristalli, ecc.). Poco prima del termine dei dodici mesi, chi voleva cambiare compagnia doveva comunque ricordarsi didisdire le eventuali garanzie accessorie. Il nuovo disegno di legge, finalmente, interviene a modificare questa differenziazione assurda, che costituiva un inutile impiccio per quei guidatori che volevano sottoscrivere una nuova assicurazione auto. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la possibilità di estendere l'abolizione del tacito rinnovo anche a tutte le altre tipologie assicurative.

Un’altra grande novità che introduce il Ddl Concorrenza riguarda i meccanismi di identificazione dei falsi testimoni degli incidenti stradali. Succede spesso che vengano assoldati falsi testimoni con l’intento di inscenare finti incidenti e, con anche la collusione di medici o avvocati, richiedere un cospicuo rimborso all’assicurazione. Nelle prossime cause civili che riguardano la richiesta di risarcimento danni per un incidente stradale, la lista dei testimoni verrà trasmessa alla Procura della Repubblica che controllerà se gli stessi nomi compaiono più di tre volte nei processi dello stesso tipo degli ultimi cinque anni. Questo disegno di legge ha quindi inserito maggiori garanzie sia per i consumatori che per le compagnie assicurative.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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