Le Fonti Istitutive sono atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.