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Guardia giurata: lavoro notturno e trattamento anticipato

Stando alle informazioni a disposizione, può presentare domanda presso locale sede Inps.

di Federico Nicastro 14 set 2011 ore 17:03
Domanda - Gentile Dott. Nicastro, avrei bisogno di un suo consiglio in merito alla mia situazione di ex lavoratore nato il 27/09/1953 e attualmente in mobilità per 4 anni dal 23/05/2009. Dall'E.Co.Cert. richiesto all'INPS, risulta che ho maturato 2025 sett. di contributi al 31/08/2011 compresi quelli figurativi relativi alla mobilità maturata e quelli relativi a periodi alterni di disoccupazione (57 settimane). Il 27 settembre 2011 compio 58 anni di età. Premetto che lavoravo come guardia giurata e che dal 2002 fino al giorno del licenziamento (15/04/2009) Ho lavorato solo di notte coprendo oltre 200 notti/anno. Con questi requisiti potrei fare domanda per lavori usuranti per andare in pensioni in anticipo? Aggiungo che l'azienda è fallita e non mi ha rilasciato nessun documento (libretto di lavoro, contratto ecc.), posseggo solamente le buste paga dove risulta che mi hanno pagato l'indennità notturna del lavoro svolto di notte. Poiché nel decreto si parla appunto di esibire tali documenti, saranno sufficienti solo le buste paga per la dimostrazione, qualora avessi i requisiti idonei? Certo di una sua risposta, porgo cordiali saluti, Enrico.

Buongiorno.

Risposta - L’art. 1 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, avente ad oggetto l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, afferma che “possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati”, i lavoratori notturni a turni, per almeno 6 ore, “per un numero minimo di giorni lavorativi non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009”.

Il comma 2 lett. a) dice inoltre che il diritto al trattamento pensionistico anticipato é esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto l’attività lavorativa di cui sopra “per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017”.

Ebbene, stando alle informazioni che mi mette a disposizione, può avvalersi della legge sopra citata e presentare apposita domanda presso la sede territoriale competente Inps entro il 30 settembre 2011, così come previsto dall’art. 2 comma 1 del decreto stesso. Il comma 2 impone però che la domanda sia “corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività”, ovvero prospetto di paga, libro matricola, libretto di lavoro, contratto di lavoro individuale, ecc.

Anche se la documentazione in suo possesso non sembra essere sufficiente, presenti ugualmente domanda, le potranno indicare le modalità utili per raccogliere quanto è necessario presso l’azienda ormai fallita e, nella peggiore delle ipotesi le verrà rigettata.

Distinti saluti.

Federico Nicastro
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