Fondi pensione: possibile passare da fondo aperto a fondo chiuso?
Decorsi due anni dalla adesione è possibile trasferire l'intera posizione ad altra forma pensionistica.
di Federico Nicastro 28 mar 2012 ore 12:07Grazie.
Cordiali saluti.
Risposta - La disciplina delle forme pensionistiche complementari è regolata dal decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252. L'art. 14 regola la permanenza nella forma pensionistica complementare e la cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità. In particolare, il comma 6, evidenzia il diritto dell’iscritto, decorsi due anni dalla data d’adesione, di trasferire l'intera propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale o collettiva. Tale diritto è assoluto è non può essere in alcun modo limitato o condizionato da clausole che risultino, anche di fatto, limitative e che in tal caso sono, sempre e comunque, inefficaci.
L’esercizio di questa facoltà di trasferimento della posizione individuale, garantisce inoltre al lavoratore il diritto al versamento alla diversa forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Il decreto non disciplina le procedure da attivare per completare il trasferimento della posizione, che sono presumibilmente regolate dai singoli contratti.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Federico Nicastro
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