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FIR: tutto quello da sapere sul Fondo Indennizzo Risparmiatori

Con il FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, i risparmiatori che avevano investito in azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione negli anni scorsi potranno beneficiare di un rimborso

di Mauro Introzzi 16 ago 2019 ore 10:45

fondo-indennizzo-risparmiatoriÈ attivo il FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori. Con questo strumento i risparmiatori che avevano investito in azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 potranno beneficiare di un rimborso. Ma ciò avverrà nel caso ricorrano particolari condizioni. Questa guida analizza tali condizioni e descrive le principali caratteristiche del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Cosè il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori è uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio del 2019 e normato ulteriormente nell’ambito del decreto crescita dell’aprile 2019 (passato in Gazzetta Ufficiale il successivo giugno) e dal successivo decreto attuativo. Serve a indennizzare i risparmiatori coinvolti nei crac bancari degli anni scorsi. Complessivamente il fondo può contare su una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Chi ha acceso al FIR

Ma a chi spettano gli indennizzi del Fondo Indennizzo Risparmiatori? La legge fissa innanzitutto dei paletti di status: hanno accesso ai rimborsi i “risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”.

Questi soggetti devono aver investito in azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Si suppone che questi istituti si siano resi colpevoli “di numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”.

Hanno diritto ai rimborsi per i crac bancari anche i successori mortis causa, il coniuge, il convivente  more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), i parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

 

Quanto viene rimborsato dal FIR

I rimborsi sono diversi per azionisti e obbligazionisti. Ma per entrambi sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% della somma investita, fino a un massimo di 100mila euro mentre agli obbligazionisti viene riconosciuto, sempre fino a un massimo di 100mila euro, un rimborso pari al 95% della somma investita. In entrambi i casi la somma può essere incrementata qualora ci fossero altre risorse disponibili.

 

Come richiedere gli indennizzi del FIR

Ma come accedere ai rimborsi? Sarà necessario compilare una domanda di indennizzo online, sul sito https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ gestito dal Consap,  a partire da una data che sarà stabilita con un apposito decreto ministeriale nelle prossime settimane ed entro un termine di 180 giorni. Alla domanda andrà allegata la documentazione attestante i requisiti previsti per l’eventuale accesso diretto (quali sono li vedremo di seguito) ed eventualmente i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto. Tra le indicazioni dell’istanza ci saranno i dati personali dell’avente diritto, i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale.

 

La valutazione delle domande di incennizzo

Per una buona parte dei risparmiatori coinvolti (si stima per un 90% di essi) gli indennizzi saranno automatici. Saranno rimborsati senza ulteriori analisi i risparmiatori (ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado) con un reddito imponibile inferiore ai 35mila euro (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita) o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100mila (al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita), elevabile a 200mila euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.

Per chi ha redditi o patrimoni superiori (una platea stimata in un 10% del totale) ci sarà un processo di verifica semplificata da parte di una commissione tecnica. Secondo quanto indicato dallo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze questa commissione opererà “attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo”. Tale commissione sarà formata da nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande. A questo organo spetterà stabilisce i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle diverse tipologie di violazioni massive e determinare la misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.

 

L’erogazione del rimborso FIR

Una volta appurata la validità delle domande, e la misura dell’indennizzo, la commissione disporrà i pagamenti dei rimborsi. Con la precedenza nell'erogazione degli indennizzi a quelli diretti - mediante bonifico al conto corrente bancario o postale - in primis quelli di importo non superiore ai 50mila euro.

Il MEF ricorda che le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono poi conservate per essere utilizzate in quelli successivi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.