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Come funziona il nuovo prestito vitalizio ipotecario

Riservato agli over 60 proprietari di casa, il prestito vitalizio ipotecario permette di ottenere liquidità in cambio di una ipoteca sulla casa stessa. Ma non si perde la proprietà

di Marco Delugan 29 apr 2015 ore 15:09

ll prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento riservato ai proprietari di casa di età avanzata. La legge limita, infatti, la concessione del prestito ai soli proprietari di case che abbiano compiuto 60 anni. Le case devono essere a destinazione residenziale.

Rispetto alla precedente normativa (il prestito vitalizio ipotecario era già previsto nella legge finanziaria del 2006) questo limite è stato abbassato di cinque anni.

Sull’immobile viene posta un’ipoteca di primo grado a garanzia del prestito.

Caratteristica principale di questa nuova forma di finanziamento è la possibilità di ottenere liquidità senza perdere la proprietà dell’immobile, ed essere quindi una valida alternativa alla cessione della nuda proprietà. E rispetto alla cessione della nuda proprietà, gli eredi possono riscattare la casa dopo la morte del proprietario.

Il prestito può essere concesso da banche e intermediari finanziari. I finanziamenti previsti sono a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese.

Il prestito ipotecario vitalizio è disciplinato dalla legge n. 44 del 2 aprile 2015 che entrerà in vigore il 6 maggio 2015.

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: QUANTO SI PUO’ CHIEDERE?
L’ammontare del prestito è una percentuale del valore dell’immobile. Tale percentuale può variare dal 18 al 40% in base all’età e alle aspettative di vita di chi lo richiede.

Il finanziamento potrà essere a tasso fisso o tasso variabile. I tassi di interesse applicati sono di solito superiori a quelli ordinari di 3 o 4 punti percentuali, dipendono dal valore e dalla commerciabilità dell’immobile, e dalla speranza di vita del richiedente.

Il valore dell’immobile viene stabilito con una perizia indipendente. Il perito viene incaricato dalla banca o dall’istituto che concede il prestito.

COME SI RIMBORSA UN PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
E’ possibile rimborsare gradualmente gli interessi e le spese. In questo caso gli interessi non vengano capitalizzati. Ma se per sette volte, anche non consecutive, la rata è stata pagata in ritardo - e cioè tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della stessa - l’istituto che concede il prestito può recedere dall’accordo.

Nel caso che il prestito non sia stato estinto prima della morte del proprietario - cosa prevista dalla legge, ma in questo caso le banche posso applicare delle penali - gli eredi possono:

1) estinguere il debito di tasca loro e rientrare nel pieno possesso dell’immobile;
2) vendere l’immobile in accordo con la banca ed estinguere il debito con i proventi della vendita;
3) affidare all’istituto creditore la vendita dello stesso.

Il tutto deve accadere entro 12 mesi dalla morte del proprietario che ha acceso il finanziamento.

La legge prevede inoltre che il rimborso avvenga in un’unica soluzione nei seguenti casi:

1) trasferimento totale o parziale della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile
2) vengano compiuti atti che riducono significativamente il valore dell’immobile, compresa la costituzione di diritti reali di  garanzia in  favore  di terzi che vadano a gravare sull'immobile stesso.

Se entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi appena ricordati il finanziamento non è stato ancora rimborsato, l’istituto che ha lo ha concesso potrà vendere l’immobile.

Se a vendere l’immobile è la banca, il valore di vendita verrà determinato da un perito indipendente incaricato dallo stesso istituto. Le somme ricavate verranno utilizzate per estinguere il debito. Se l’istituto non dovesse riuscire a vendere l’immobile, dopo 12 mesi il valore di vendita verrà ridotto del 15%, e così via ogni altri 12 mesi.

Se dalla vendita dell’immobile - eseguita dall’istituto o dagli eredi - vengono ricavate somme superiori al necessario per estinguere il debito, tali somme rimarranno al contraente o ai suoi aventi causa.

Qualora rimanesse del debito residuo, l'importo del debito residuo il ricavato della vendita dell'immobile, al  netto  delle spese sostenute.


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