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L'imposta di bollo sui buoni postali: istruzioni operative

Viene confermata l'aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% per gli anni successivi, con il minimo di 34,20 euro, ma finalmente c'è la distinzione tra buoni cartacei e de-materializzati.

di Giacomo Saver 16 mag 2012 ore 12:31
Il risparmio postale sta molto a cuore ai risparmiatori, sia grazie alla notevole sicurezza offerta dall'Ente sia grazie alla capillarità di quest'ultimo che arriva anche nei centri piccoli e sprovvisti di dipendenze bancarie.

Purtroppo la modalità di applicazione del bollo sui buoni postali è rimasta sino ad oggi in una zona d'ombra dalla quale finalmente è uscita. L'imposta è determinata differentemente a seconda della tipologia di buono.

I buoni postali fruttiferi cartacei
I buoni cartacei emessi fino al 2009 pagano l'imposta di bollo al momento della scadenza (o del rimborso) con le aliquote standard (0,10% per il 2012 e 0,15% dal 2013) applicate sul valore di emissione del buono stesso con un minimo di 1,81 euro annui. Non vale più l'esenzione dal bollo per importi inferiori a 5.000 euro: tutti i titoli cartacei sono soggetti all'imposta.

Questa normativa, apparentemente favorevole, penalizza i possessori di buoni di piccolo importo. L'esempio che segue chiarirà meglio il concetto. Immaginiamo che il risparmiatore X detenga 10 buoni da 100 euro l'uno per un totale di 1.000 euro.

Ogni buono pagherà un'imposta dello 0,10% ossia 10 centesimi di euro, arrotondato a 1,81 euro per titolo. Totale = 1,81*10=18,10 euro annui. (Dal 2013 cambierà l'aliquota, ma scatterà sempre l'importo minimo). Il risparmiatore Y, invece, detiene un unico buono del valore nominale di 1.000 euro. L'imposta, pari allo 0,10% è inferiore al minimo, cosicché il bollo da pagare sarà pari a1,81 euro annui.

A parità di controvalore nominale detenuto i buoni di importo più piccolo (soprattutto quelli con tagli da 50 euro o 100 euro) 'pagano' in misura maggiore l'imposta la cui incidenza percentuale cresce al decrescere dell'importo.

I buoni postali de-materializzati
Per i buoni fruttiferi de-materializzati restano valide le vecchie regole:
1) l'imposta si calcola sul valore di rimborso di tutti i buoni aventi la medesima intestazione (comprensivi cioè degli interessi maturati);
2) l'aliquota è dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% dal 2013 con minimo 34,20 euro
3) restano esclusi i buoni il cui valore di rimborso (comprensivo di interessi) è inferiore a 5.000 euro

Immaginiamo di avere questa situazione: risparmiatore X con un buono postale del valore corrente di 10.150 euro, un buono del valore di 4.225 euro ed un buono cointestato con Z del valore di 3.298 euro. Il totale per intestazione si presenta come segue: X: euro 14.375 X e Z: 3.298. Il buono cointestato, avendo un valore complessivo inferiore a 5.000 euro è esente da bollo e tale lo sarà fino a che il suo valore – per effetto degli interessi maturati – non supererà i 5.000 euro. I buoni intestati solo a X pagheranno il bollo minimo di 34,20 euro. Il tutto nell'ipotesi di rimborso in data odierna dei titoli. Se invece i buoni saranno rimborsati in una data futura il meccanismo di calcolo resterà lo stesso ma cambierà l'imponibile, che aumenterà con il trascorrere del tempo grazie agli interessi maturati.

Questa tabella di riepilogo è utile per schematizzare il tutto:

Buoni cartacei 
Buoni dematerializzati
Pagano il bollo a prescindere dal loro valore nominale Sono esenti se il controvalore, al momento del rimborso è inferiore a 5.000 euro
L'imposta è calcolata sul valore nominale di emissione L'imposta è calcolata sul valore di rimborso
La tassa si applica su ogni singolo buono La tassa si applica sulla somma del controvalore dei buoni aventi la medesima intestazione
Il bollo annuo minimo è pari a 1,81 euro Il bollo annuale minimo è pari a 34,20 euro

E' opportuno tenere presente questa tabella nel momento in cui si deve decidere che cosa fare dei propri buoni postali e come investire i propri risparmi.

Giacomo Saver
Formazione e Consulenza Finanziaria Indipendente
Segretibancari.com

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