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Risparmio energetico: come ottenere la detrazione fiscale

La documentazione da produrre e i tempi entro i quali spedirla a Enea e Agenzia delle entrate per ottenere la detrazione fiscale consentita dalla legge per gli interventi di risparmio energetico

di Antonello Scrimieri 6 nov 2012 ore 10:02
Documentazione ENEA - Entro 90 giorni dalla fine dei lavori per il risparmio energetico per utilizzare la detrazione consentita dalla legge è necessario trasmettere all’Enea una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” e non di effettuazione dei pagamenti. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con un’altra documentazione che viene emessa da chi ha eseguito i lavori. Non è accettata una autocertificazione del contribuente comprovante la realizzazione dei lavori.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, che al termine della procedura rilascerà una ricevuta.

Si può inviare la documentazione anche tramite raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. La lettera, contenente la documentazione, dovrà essere inviata all’indirizzo:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Indicando come causale di riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Comunicazione Agenzia delle Entrate - I contribuenti devono inviare all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, per i costi pagati negli anni successivi al 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008.

Il modello deve essere inviato telematicamente,  per i soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;  per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.

Non va presentato nulla se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta e se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Pagamento
- Il modello va presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello va presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale. In questo caso, la prova delle spese deve essere fornita da una idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico va indicata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori per il quale si effettua il pagamento.

Dal primo luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che ha effettuato i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto Legge n. 98 del 2011, la ritenuta è pari al 4, che va calcolata sull’importo del bonifico diminuito dell’IVA. Per usufruire dell’agevolazione ricorrendo ad un contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, ha precisato che si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

La consegna dei documenti da presentare, ovvero la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando prevista, e l’invio della scheda informativa all’Enea, è un obbligo del contribuente che richiede l’agevolazione. La società di leasing, invece, deve solo fornire una documentazione che provi la fine dei lavori di riqualificazione energetica e il totale del costo. Per avere il diritto al beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati, ovvero il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato, la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, le fatture o ricevute fiscali delle le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Antonello Scrimieri
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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