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Il nuovo modello 730 per il 2020

Il nuovo modello 730, in forma precompilata, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dal prossimo 5 maggio 2020. Ecco le novità introdotto per il 2020

di Antonello Scrimieri 5 mar 2020 ore 11:21

modello-730-2020Il Decreto Legge del due marzo 2020 denominato “Coronavirus” ha modificato alcune scadenze per far fronte all’emergenza nazionale. Lo stesso Decreto ha prorogato alcune scadenze collegate al modello 730 a partire già dall’anno in corso.
 
Dal 5 maggio 2020 sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello 730 in forma precompilata. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Corona Virus, tale data era fissata per il 15 aprile 2020.

Ogni persona, in possesso delle password di accesso ai servizi online (cosiddetto Fisconline), potrà verificare, modificare e spedire autonomamente la propria dichiarazione dei redditi.

 

Perché usare il modello 730 nel 2020?

Il modello 730, che può essere ordinario o precompilato, è il modello semplificato che consente di dichiarare, esclusivamente ai lavoratori dipendenti e pensionati, il proprio reddito senza dover eseguire troppi calcoli, e allo stesso tempo consente di ricevere l’accredito o l’addebito delle tasse direttamente sul proprio stipendio o sulla propria pensione. Infatti, a differenza dei lunghi tempi previsti per chi presenta il modello Redditi, nei 60 giorni successivi alla data di invio del Modello 730 il contribuente potrà trovare l’accredito dello stipendio comprensivo del rimborso o diminuito delle tasse da pagare.

Se il contribuente non dispone di un sostituto d’imposta e vuole comunque presentare il modello 730, potrà presentare il modello di comunicazione delle proprie coordinate bancarie in ufficio e riceverà l’accredito direttamente sul conto corrente in tempi leggermente più lunghi di quelli previsti per il 730 con il sostituto d’imposta ma molto più brevi rispetto ai contribuenti che presentano il modello Redditi. Nel caso in cui il 730 chiude a debito si potranno pagare le tasse con il modello F24.

 

Le nuove scadenze del modello 730 per il 2020

Le scadenze per la trasmissione sono diverse a seconda del soggetto che trasmette il 730, in particolare il cosiddetto “Decreto Fiscale 2020” ha modificato a partire dall’anno 2021 le scadenze del 730 sia per i contribuenti che inviano autonomamente il 730 precompilato sia per i professionisti abilitati e CAF che inviano il 730 ordinario per conto dei propri clienti.

In particolare, ci sarà una unica scadenza sia per i cittadini che per gli intermediari. A partire dal 2021 sarà possibile inviare il modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione e non più entro il 23 luglio.

Tuttavia, il Decreto Coronavirus, ha anticipato al 2020 il riordino delle scadenze. Per questo motivo già dall’anno in corso la scadenza per l’invio del modello 730 è posticipata al 30 settembre.

Per quanto detto, ci sarà maggior tempo per poter inviare i propri dati all’Agenzia delle Entrate, ma è utile ricordare che questo maggior tempo causerà anche una maggiore attesa per ricevere eventualmente un rimborso.

Infatti, la nuova disposizione di legge, approvata a fine 2019, prevede che il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS) dovrà effettuare il conguaglio d’imposta - a credito o a debito - in busta paga/pensione nel mese successivo a quello in cui riceve la comunicazione di avvenuta presentazione del modello 730, rispetto all’attuale termine previsto dalla vecchia normativa previsto per il mese di luglio o settembre a seconda della data di invio del modello.

 

730 ordinario o precompilato?

Il modello 730 è il modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Il modello 730, a differenza del modello Redditi, presenta diversi vantaggi per il contribuente, come ad esempio la possibilità di recuperare parte delle spese sostenute nell’interesse proprio o della propria famiglia direttamente in busta paga o nella propria pensione.

Il modello 730 può essere trasmesso in modalità ordinaria o precompilata:

  • Il 730 ordinario, può essere compilato dal cittadino ma deve essere trasmesso da un professionista. Nel caso in cui il cittadino non sia in grado di compilare il modello, può richiedere assistenza al professionista, ma in questo caso potrebbe essere richiesto un compenso;
  • il 730 precompilato, messo a disposizione del contribuente in una specifica area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, richiede unicamente la conoscenza dell’utilizzo del PC.

Il modello 730 precompilato è lo strumento che consente al contribuente di dichiarare i propri redditi in modo autonomo ma soprattutto gratuito. La dichiarazione online risulta già precompilata dall’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in possesso (ad esempio le spese sanitarie, i redditi percepiti come dipendente o pensionato, ecc).

Il contribuente deve verificare i dati presenti, in quanto potrebbero esserci errori o dati mancanti. Al termine della procedura guidata, sarà consultabile il riepilogo che ci dirà se siamo a debito o a credito; in altri termini scopriremo se è necessario effettuare un pagamento (che può essere anche rateizzato) o se riceveremo un rimborso.

Il 730 precompilato, accettato e inviato senza alcuna modifica o integrazione, non verrà sottoposto ad alcun tipo di controllo documentale da parte della Agenzia delle Entrate. Se invece la dichiarazione viene modificata o integrata, l’Agenzia potrà richiedere al cittadino qualsiasi documento indicato nel modello. In tal caso sarà il contribuente stesso a rispondere degli errori commessi e sarà passibile delle eventuali sanzioni.

 

I nuovi vantaggi fiscali del 730/2020

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:

  • Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi a partire dall’anno d’imposta 2019, gli eredi delle persone decedute tra il primo gennaio 2019 ed il 30 settembre 2020, potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del familiare deceduto (si fa presente che il de cuius deve avere redditi per i quali è possibile utilizzare tale modello semplificato).
  • Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, i figli di età non superiore a ventiquattro anni, sono considerati fiscalmente a carico dei genitori se il loro reddito complessivo non supera i 4.000 Euro.
  • Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal primo marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che il costo sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute. Ricordiamo che il tetto massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è pari a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
  • Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese di istruzione per cui si può fruire della detrazione è elevato a 800 euro.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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