Nuove regole di fatturazione previste dal “Decreto Salva Infrazioni”
Il D.L. n. 216/12 prevede nuove regole di fatturazione da applicare alle operazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013 . Tale decreto è stato pubblicato in G.U. n. 228/12
di Antonello Scrimieri 6 mar 2013 ore 10:55Nuovo contenuto. Le nuove regole di fatturazione, inerenti il contenuto del documento fiscale, sono rappresentate da:
1) numerazione della fattura tale da identificarla in modo univoco: viene abolita la numerazione per anno solare, pertanto la fattura sarà identificata dal numero progressivo accompagnato dall'anno di riferimento oppure continuando la numerazione dell'anno precedente;
2) fattura semplificata: è possibile la presenza di una fattura a contenuto ridotto nei soli casi di operazioni il cui importo totale, comprensivo di Iva, non superi 100,00 euro. Inoltre, la semplificazione è ammessa anche nelle note di variazione, prescindendo dall'importo, purché vi sia il riferimento alle fatture originarie. Le semplificazioni consistono nel poter indicare il solo codice fiscale del cliente in luogo dei dati anagrafici dello stesso, nella possibilità di indicare il totale del documento senza evidenziare l'Iva e nel poter descrivere genericamente i beni ceduti o i servizi prestati;
3) indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cliente: nel caso in cui quest'ultimo sia un consumatore finale è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale altrimenti, se il cliente è un soggetto passivo nazionale, è obbligatoria l'indicazione della partita IVA. Se, invece, si tratta di un soggetto passivo in altro Stato UE è necessario indicare il codice identificativo comunitario.
Nuove modalità. Particolare la modalità innovativa di emissione della fattura, la quale può essere emessa anche attraverso idonei registratori di cassa. Le fatture emesse con tale modalità, sia ordinarie che semplificate, dovranno riportare la partita IVA o il codice fiscale del destinatario. Relativamente ai misuratori che possono emettere fattura, è necessario che gli stessi siano adeguatamente predisposti e conformi alle indicazioni che saranno opportunamente fornite dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze. Altra novità di rilievo, inerente le modalità di emissione del documento fiscale, è rappresentata dalla definizione allargata di fattura elettronica; quest'ultima, se accettata dal destinatario, può essere emessa in qualunque formato elettronico purché ne garantisca l'autenticità dell’origine, l’integrità del suo contenuto e la relativa leggibilità.
Nuovi termini. La fattura differita rappresenta una deroga al principio generale per cui il documento fiscale deve essere emesso al momento di effettuazione dell'operazione. Infatti, è possibile emettere, entro il giorno 15 del mese successivo, la fattura “differita” relativa a tutte le operazioni effettuate verso un medesimo cliente nel mese solare precedente.
Il decreto in esame estende questa possibilità anche alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio nazionale, purché le stesse siano individuabili da apposita ed idonea documentazione. Data l'inesistenza oggettiva del documento di trasporto per la prestazione di servizi, ai fini dell'individuazione della congrua documentazione, è possibile far riferimento a eventuali contratti scritti aventi data certa, a relativi scambi di fax debitamente firmati oppure ai singoli pagamenti tracciabili, relativi al mese solare precedente, i quali determinano i diversi momenti impositivi.
Antonello Scrimieri
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