Modello 730: i casi di esonero
I casi in cui un contribuente non deve presentare il modello 730.
di Nicola Marsella 23 mag 2011 ore 10:43In primo luogo occorre valutare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi verificando la presenza di redditi nell’anno d’imposta; in secondo luogo, il contribuente verifica, anche se rientra in uno dei casi di esonero, la convenienza a presentarla qualora ad esempio abbia sostenuto oneri detraibili o deducibili oppure per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivino dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati nell’anno d’imposta. In ogni caso la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Non deve presentare alcuna dichiarazione, a meno che non si trovi nelle situazioni appena descritte, il contribuente che nell’anno d’imposta ha posseduto i seguenti redditi:
• solo reddito da fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito da lavoro dipendente o pensione già conguagliati (in presenza di redditi conseguiti da più datori di lavoro è necessaria la certificazione dall’ultimo sostituto d’imposta a cui è stato richiesto di fare il conguaglio finale); anche in caso di soli redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (con esclusione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
• reddito da lavoro dipendente o pensione già conguagliati e reddito da fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
• redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio interessi sul conto corrente bancario e postale, redditi derivanti da lavori socialmente utili);
• redditi esenti (ad esempio rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali).
Inoltre, non si è obbligati alla presentazione della dichiarazione se i redditi percepiti nell’anno d’imposta non superano un determinato ammontare:
• 500 euro: redditi di terreni e fabbricati;
• 28.158, 28 euro: compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
• 7.500 euro: assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito;
• 4.800 euro: reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non viene rapportata al periodo di lavoro (ad esempio compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale);
• 8.000 euro: reddito di lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito, se il periodo di lavoro non è inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato le ritenute fiscali;
• 7.500 euro: reddito di pensione + altre tipologie di reddito, se il periodo di pensione non è inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato le ritenute fiscali;
• 7.750 euro: reddito di pensione + altre tipologie di reddito, se il contribuente è di età pari o superiore a 75 anni con periodo di pensione non è inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato le ritenute fiscali;
• 7.500 euro per i redditi di pensione con periodo di pensione pari a 365 giorni + 185,92 euro per i redditi di terreni + reddito da fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.
Infine, come principio generale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
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