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Come e quando si può correggere la dichiarazione dei redditi?

Gli errori di compilazione possono sempre capitare.

di Nicola Marsella 30 mag 2011 ore 11:15
Dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi è consigliabile controllare i dati indicati nel modello in quanto può capitare che il soggetto che ha apprestato assistenza fiscale abbia commesso degli errori nella sua compilazione.

In riferimento al FRONTESPIZIO occorre controllare innanzitutto i dati anagrafici del contribuente e in particolare il domicilio fiscale poiché quest’ultimo può essere stato oggetto di variazione nell’anno d’imposta condizionando così la tassazione ai fini dell’addizionale regionale e comunale. È, inoltre, importante verificare il quadro dei familiari a carico, considerando il fatto che il contribuente deve comunicare al soggetto che presta assistenza fiscale le variazioni che si sono verificate nell’anno imposta che non risultano dalle certificazioni dei redditi percepiti (es. CUD). In ultimo, può essere stato indicato erroneamente un diverso sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio o comunque non sono stati indicati i dati esatti per identificarlo in maniera corretta.

In caso di errore riscontrato, il contribuente deve immediatamente informare il soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi al fine di permettergli l’elaborazione di un “Mod. 730 rettificativo”.

Diversamente, quando è il contribuente a non fornire tutta la documentazione per la compilazione corretta della dichiarazione, bisogna elaborare il “Mod. 730 integrativo”.

A questo punto, le modalità di integrazione del “Mod. 730 originario” si differenziano a seconda che le modifiche comportino.

Maggior Credito, Minor Debito o un’Imposta Invariata
Si può optare per la presentazione integrativa del Mod. 730 oppure della presentazione del Mod. Unico PF: nel primo caso è obbligatorio presentare al CAF o altro professionista la documentazione che giustifichi le modifiche apportate al modello originario invece nel secondo caso bisogna rivolgersi ad un soggetto abilitato per l’invio dell’UNICO PF, con la possibilità di utilizzare l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Le modalità e le scadenze di presentazione possono consistere:

1) nell’indicare nella casella “730 integrativo” il codice 1, invio entro il 25 ottobre dell’anno successivo a quello d’imposta da parte del CAF o altro professionista abilitato;
2) nell’invio del Mod. UNICO PF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello d’imposta (correttiva nei termini) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello d’imposta (dichiarazione integrativa a favore).

Modifica dati sostituto d’imposta
Si modifica il riquadro relativo ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” riportando gli stessi dati indicati nel “Modello 730 originario”, attraverso l’indicazione nel nuovo Modello 730 del codice 2 nella casella “730 integrativo”, da presentare entro il 25 ottobre successivo all’anno d’imposta.

Maggior Credito, Minor Debito o un’Imposta Invariata e Modifica dati sostituto d’imposta
Nel nuovo Modello 730 indicare il codice 3 nella casella “730 integrativo” da inviare entro il 25 ottobre dell’anno successivo a quello d’imposta, apportando le modifiche così come indicato nei 2 casi precedenti.

Minor credito o Maggior debito
In questo caso il contribuente ha l’obbligo di utilizzare il Modello UNICO PF per l’integrazione del “Modello 730 originario” che deve essere presentato:

1) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello d’imposta (correttiva nei termini);
2) entro il termine di presentazione del Modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
In entrambi i casi precedenti, se dall’integrazione emerge un debito d’imposta il contribuente deve contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, usufruendo del ravvedimento operoso, versare il tributo dovuto, gli interessi maturati giornalmente in base al tasso legale e le sanzioni ridotte previste dall’art. 13, D.lgs. 472/97;
3) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa): l’art. 2, comma 8, del DPR 322/98 prevede che salva l’applicazione delle sanzioni, è possibile integrare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. 

Nicola Marsella Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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