IMU, scadenze e pagamenti
Con il decreto legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’imposta municipale unica, considerata sperimentale fino al 2014. Su cosa, quanto e come si paga
di Antonello Scrimieri 27 apr 2012 ore 10:39Con il decreto legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU ormai entrata nel gergo comune come Imposta Municipale Unica), in origine prevista a partire dal 2014, in base al decreto legislativo n. 23/2011. L’introduzione dell’imposta dal 2012 viene considerata sperimentale fino al 2014.
Su cosa è dovuta l’IMU - L’IMU è dovuta su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Ai fini dell’applicazione dell’imposta è considerata abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente con la famiglia ed ha la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nel limite di una per ciascuna delle categorie indicate.
Base imponibile IMU - La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato, per i fabbricati iscritti in catasto, moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:
MOLTIPLICATORE | CATEGORIE CATASTALI |
160 | fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 |
140 | fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 |
80 | fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5 |
60 | fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 |
55 | fabbricati inseriti nella categoria catastale C1 |
IMU terreni agricoli - Per i terreni agricoli, invece, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% moltiplicato per i seguenti coefficienti:
MOLTIPLICATORE | CATEGORIE CATASTALI |
110 | Terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza |
130 | Tutti gli altri casi |
Aliquote IMU - L’aliquota ordinaria dell’Imposta municipale è del 7,6 per mille, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio Comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 3 punti millesimali, così come possono ridurre fino al 4 per mille l’aliquota per gli immobili locati.
L’aliquota che si applica per la casa di abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze è fissata al 4 per mille. I Comuni possono modificare anche tale ultima aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 2 punti millesimali.
Per i fabbricati rurali l’aliquota è il 4 per mille se adibiti ad abitazione principale e il 2 per mille se strumentali all’attività agricola, ai Comuni è data facoltà di ridurre tale ultima aliquota fino all’1 per mille. Sempre per i fabbricati rurali, peraltro, viene introdotto l’obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012, quelli iscritti al catasto terreni.
Detrazioni e agevolazioni - I possessori della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze possono detrarre dall’imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, l’importo annuo di 200 euro, da rapportare al periodo dell’anno per il quale la stessa casa è stata destinata ad abitazione principale. Se l’utilizzo come abitazione principale è da attribuirsi a più soggetti passivi, a prescindere dalla quota di possesso, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui si verifica tale destinazione.
Per gli immobili non locati, posseduti da persone anziane o disabili residenti in istituti di ricovero (e precedentemente adibiti ad abitazione principale degli stessi), i Comuni possono prevedere l’assimilazione alla casa di abitazione principale, applicando l’aliquota ridotta e riconoscendo la detrazione annua di 200 euro. Le medesime agevolazioni spettano al coniuge separato o divorziato assegnatario titolari dell’ex casa di abitazione coniugale, purché non possieda altri immobili nello stesso comune.
Per gli anni 2012 e 2013, alla detrazione di base pari a 200 euro se ne può aggiungere una ulteriore di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’ammontare complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Come pagare l’IMU - Il pagamento dell’imposta per l’anno 2012 non è ancora possibile con bollettino postale (che dovrebbe essere invece disponibile per la scadenza di dicembre) come avveniva per la vecchia ICI ma è previsto solo attraverso F24 con i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE |
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3915 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3917 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3919 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
In ultimo va ricordato che in caso di IMU per abitazione principale non vi sarà spettanza Statale quindi il codice tributo sarà solo quello Comunale; invece per la seconda casa l’aliquota prevista andrà suddivisa in 3,8 per mille allo Stato e la retante parte al Comune a seconda delle aliquote da essi deliberate.
Di questi giorni alcune modifiche all’IMU
1) L’acconto dovuto entro il 16 giugno sarà determinato sulla base delle aliquote base, senza tener conto di quelle diverse eventualmente già approvate dai Comuni. Il conguaglio avverrà a dicembre. Quindi, l’aliquota per l’abitazione principale sarà del 4 per mille; quella per gli altri immobili sarà del 7,6 per mille.
2) Il governo avrà tempo fino al 10 dicembre per modificare le stesse aliquote, in base al gettito della prima rata.
3) Le case inabitabili, accatastate nella categoria F2, saranno esenti dall’IMU. Fra queste, le abitazioni colpite dal terremoto a l’Aquila.
4) Prevista l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni montani e sconti per gli immobili comunali, agricoli e storici.
5) Nessuno sconto per gli anziani nelle case di riposo che dovranno quindi, pagare l’IMU.
6) Solo nel 2012 l’IMU sulla prima casa si potrà versare in tre rate entro il 18 giugno (cadendo il 16 di sabato, data ordinaria prevista come scadenza), il 17 (cadendo il 16 di domenica) settembre e il 17 dicembre (cadendo il 16 di domenica). La prima sarà il 16 giugno, l’ultima il 16 dicembre, a conguaglio dell’intero anno a seconda delle aliquote applicate dai diversi comuni.
Antonello Scrimieri