Il risparmio energetico: gli interventi agevolati
Con il decreto del 7 aprile 2008, che modificava il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, sono stati identificati gli interventi per i quali è prevista l’agevolazione fiscale
di Antonello Scrimieri 21 dic 2012 ore 10:18Per gli edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme; i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno secondo l’Allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007; applicabili dal I gennaio 2010.
Per tutti gli altri edifici i valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno.
Per questo intervento, la norma non prevede le opere o impianti da realizzare per il raggiungimento dei valori energetici richiesti, ma raggruppa tutti gli interventi che incidano sulla prestazione dell’edificio, migliorando l’efficienza energetica.
La riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta il risultato necessario dell’intervento riducendo secondo la tabella sopra riportata le quantità di energia globalmente richiesta per mantenere gli ambienti riscaldati. Gli indici per il risparmio sono elaborati in relazione alla categoria dell’edificio, della zona climatica e della forma dell’edificio.
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Involucri degli edifici. Per questi interventi è previsto un valore massimo di detrazione fiscale pari a 60.000 euro.
Le strutture opache orizzontali, quali coperture e pavimenti, e verticali, quali pareti esterne, finestre e infissi che delimitano il volume riscaldato sono gli interventi oggetto della norma se riguardanti edifici esistenti o unità immobiliari esistenti. Essi devono rispettare i requisiti di trasmittanza U, ovvero la dispersione di calore, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico modificato dal decreto 6 gennaio 2010 come segue.
In questa area rientrano anche le sostituzioni dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di dispersione di calore richiesti per la sostituzione delle finestre. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari. effettuate dal I gennaio 2008, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
Pannelli solari. Per questi interventi è previsto un valore massimo di detrazione fiscale pari a 60.000 euro.
Gli interventi di installazione di pannelli solari comportano la predisposizione e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Possono avere diritto alla detrazione non soltanto gli impianti di produzione di acqua calda destinati alla sfera domestica ma anche nel settore commerciale e ricreativo. Per accedere a queste agevolazioni fiscale è necessaria una asseverazione sull’intervento contenente il termine minimo di garanzia, fissato in cinque anni per i pannelli e due anni per gli accessori e la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea.
Anche l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal I gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica.
L’Enea ha stabilito che sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, come i pannelli fotovoltaici, è concessa la detrazione solo per le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica; in questo caso ha precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Impianti di Climatizzazione Invernale. Per questi interventi è previsto un valore massimo di detrazione fiscale pari a 30.000 euro. I lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sono le sostituzioni, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Dal I gennaio 2008, l’agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e “impianti geotermici a bassa entalpia”, ovvero impianti senza emissioni di CO2.
Dal 15 agosto 2009 non è più richiesta la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione sono concesse le agevolazioni anche per le trasformazioni degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Antonello Scrimieri
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