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Patrimonio e coppie di fatto

di Silvana Antelmi 20 ott 2010 ore 15:03
Oggi l’ordinamento giuridico riconosce solo la famiglia legittima; infatti con l’art. 2 della Costituzione la convivenza è prevista come principio, ma non ha una disciplina puntuale.

Cos’è una coppia di fatto


Famiglia di fatto (definita convivenza paraconiugale, more uxorio o coppia di fatto) sta ad indicare l’unione stabile e la comunione di vita tra due persone, non fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili; si caratterizza per l’espressione di libera scelta di non costituire un vincolo formale, imperniando la relazione sul sentimento di amore. Convivere significa “fare vita comune nello stesso luogo”, comunione materiale e spirituale tra soggetti di sesso diverso.

E’ un dato incontestabile che la famiglia di fatto costituisca un fenomeno rilevante nella società e che essa svolga una funzione meritevole di tutela giuridica. Il menage, non essendo fondato sul matrimonio, come nasce così può cessare in qualsiasi momento senza ricorrere a norme e leggi che regolamentano la separazione e il divorzio.

Gli elementi essenziali della convivenza sono:
1.    La comunità di vita
2.    La stabilità temporale
3.    L’assenza del legame giuridico del matrimonio

Patrimonio e coppie di fatto


Non bisogna trascurare i complessi problemi familiari in materia economico-patrimoniale, sia che essi attengano a quello diretto a provvedere alle esigenze di vita della coppia, sia quello che disciplina i beni ed i redditi, sia quello relativo agli aspetti delle attività economica che la coppia possa svolgere in campo commerciale.

In caso di cessazione della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:

•    Abitazione familiare - Oggi è riconosciuto un “diritto di possesso” al convivente che fosse stato allontanato dall’abitazione familiare e da far valere tramite le vie legali, salvo la prova contraria dell’ex partner volta a dimostrare il diritto di proprietà. Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi diritti legittimi. La Corte Costituzionale (sent. n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa debba essere assegnata al genitore affidatario, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà. Non esistendo il regime di comunione legale tra conviventi, nella coppia di fatto, chi ha compiuto l’acquisto è il proprietario del bene, facendo salva la possibilità per il compagno/a di proporre azione di indebito arricchimento se dimostra di aver partecipato all’acquisto
•    Contratto di locazione
•    Acquisti compiuti durante la convivenza
•    Assegno di mantenimento
•    Elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro
•    Rapporto di lavoro nell’impresa familiare - Nel rapporto di lavoro nell’impresa familiare con l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. si è eliminato il principio di gratuità; anche se bisogna dimostrare il carattere di continuità della prestazione eseguita.
•    Assegnazione in tema di edilizia economica e popolare - Nel caso di assegnazione dell’alloggio popolare è riconosciuto al convivente il diritto di ottenerla se egli appartiene al nucleo familiare.
•    Diritti successori - Mancando lo status giuridico di coniuge il convivente potrà ottenere una quota dell’eredità solo se il defunto ha disposto un lascito mediante testamento; lascito che in ogni caso non potrà ledere le porzioni di legittima.
•    Altri effetti patrimoniali - I rapporti di una coppia di fatto possono produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi:
1.    Separazione o divorzio pregresso di uno dei conviventi: Nel caso in cui vi sia una persona  separata/divorziata e obbligata a versare ( o che percepisce) l’assegno di mantenimento o divorzile che abbia iniziato una convivenza, per  la determinazione dell’assegno si deve considerare la costituzione del nuovo nucleo familiare.
2.    Risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito di terzi: È ammessa la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale nel caso in cui sia data prova del venir meno dell’apporto economico da lui offerto in vita (Corte Costituzionale, sent. N- 2988/1994)
3.    Assicurazione obbligatoria: Il convivente more uxorio, ad oggi, è escluso dai benefici contrattuali.
4.    Tutela delle lavoratrici madri e sussidi delle madri disoccupate: Le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali, possono essere utilizzate anche dalle conviventi more uxorio.
5.    Materia tributaria: Il convivente more uxorio è responsabile in solido per il pagamento delle imposte che il compagno deve al fisco.

La tutela nelle coppie di fatto


Per ottenere una tutela nelle famiglie di fatto, è quello di autoregolamentarsi mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare alcuni degli  aspetti patrimoniali:contratti di convivenza con scrittura privata per disciplinare:i rapporti patrimoniali tra conviventi; la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare; il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del rapporto; l’assegnazione dell’abitazione familiare, disciplinare il regime giuridico degli acquisti fatti durante la convivenza; prevedere la contitolarità dei beni.

E’ possibile prevedere l’obbligo di pagamento di una penale da parte di uno dei due conviventi in favore dell’altro, in caso di cessazione del rapporto, disciplinando il regime che seguiranno i beni acquistati; la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità di corresponsione, nei rapporti caratterizzati da stabilità continuità e regolarità, di somme di denaro fisse per un periodo di tempo.

Un accordo di convivenza consente di regolarizzare le questione economiche e patrimoniali del rapporto, anche nel caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei due partners. Il FONDO PATRIMONIALE disciplinato negli art. da 167 a 171 c.c.  ha sostituto il patrimonio familiare, e la legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n.151 fa riferimento alla famiglia legittima. Pertanto non può esservi Fondo Patrimoniale se non in presenza di matrimonio.
Il TRUST, invece, può essere utilizzato per provvedere ai bisogni di una famiglia di fatto.

Silvana Antelmi - antelmi.silvana@gmail.com


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