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Come regolarsi per i farmaci da banco: detraibilità

Sembra una querelle senza fine quella tra Agenzia delle Entrate e contribuenti in merito alla questione della detraibilità, o meno, dei parafarmaci o farmaci da banco nel 730, al rigo E1. Ormai la polemica si trascina da anni e ancora oggi, vicini alla scadenza della presentazione del 730, si levano voci discordanti.

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  1. I sostenitori della detraibilità dei farmaci da banco asseriscono che con l'introduzione dello scontrino parlante, tutti i farmaci sono detraibili a condizione che su esso vengano riportati natura, qualità e quantità dei farmaci, e codice fiscale del contribuente. E questo in forza della normativa in proposito (art. 15, comma 1 del Tuir), dove non si parla di esclusione dei farmaci da banco.
  2. La norma parlerebbe solo di detraibilità del 19 % delle "spese sanitarie", quindi in senso molto lato. Il parafarmaco, nel decreto ministeriale, recante le direttive sul "trasporto dei medicinali", sarebbe annoverato tra i medicinali. Se ne conclude che le due circolari a chiarimento emanate successivamente dall'Agenzia delle Entrate non hanno, e non possono avere, forza di legge. Ma quali sarebbero queste circolari?
  3. Nella Risoluzione 396/2008 l'Agenzia delle Entrate dà a noi contribuenti delle indicazioni per l'identificazione di ciò che è da considerarsi prodotto medicinale e ciò che non lo è. Vediamo in che modo. Ci dice di guardare il codice ministeriale che c'è sotto il codice a barra della confezione. Se troviamo scritto "A0" significa che è un medicinale, se c'è "A9" è un parafarmaco e non beneficia della detraibilità.
  4. E ancora…i parafarmaci non rientrano tra i medicinali della voce "spesa sanitaria" del 730, perché non possono essere equiparati ai farmaci. Sarebbero privi della capacità di determinare variazioni funzionali nell'organismo. Né tantomeno possono considerarsi medicinali gli integratori, in quanto appartenenti semplicemente alla sfera alimentare. Quindi non c'è detraibilità nella dichiarazione dei redditi.

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di Taisha
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