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Come recuperare mensilità dai condomini morosi
Come sapete purtroppo i beni condominiali sono beni indivisibili e dotati del carattere della non escludibilità, pertanto anche se un condomino non paga il condominio non potrà impedire al "portoghese" di usufruire comunque dei beni e servizi previsti per il canone non pagato. Niente paura il rimedio c'è.
Istruzioni
Difficoltà
Approfondimento:
Non ci sono articoli correlati per questo articolo- Passo fondamentale della questione è capire come agire nei confronti del condomino moroso che non voglia contribuire alle spese condominiali, continuando comunque a fruire dei beni e servizi ad esso connessi.
Il procedimento utilizzato per il recupero crediti delle somme condominiali è il decreto ingiuntivo. - Ora dobbiamo capire chi è il soggetto effettivamente legittimato ad agire nei confronti del "portoghese" al fine di recuperare le somme indebitamente non corrisposte al condominio.
Questo tipo di provvedimento rientra nelle competenze dell'amministratore.
Ove egli non avesse adempiuto ad inviare tutti i documenti necessari ne risponderà personalmente.
La raccomandata di sollecito in tal caso non è necessaria.
- Altro requisito fondamentale ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace è che vi sia un documento legale del condominio che attesti il mancato pagamento delle somme.
Costituisce prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo non solo il rendiconto predisposto dall'amministratore di condominio, ma lo stato di ripartizione (art. 63 co. 1 disp. att. c.c.) delle spese approvato e deliberato dall'assemblea del condominio, purché fornisca prova scritta ai fini dell'art. 633 c.p.c. - Esaurita la fase teorica passiamo a quella pratica. All'amministratore converrà rivolgersi ad un avvocato.
Come primo atto d'intimazione lo Studio legale, ingiunge al condomino inadempiente di estinguere il proprio debito entro un dato termine, di regola 7 giorni, inviandogli una raccomandata a/r ed avvertendolo che in difetto si procederà al recupero del credito per via giudiziaria.
- In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, lo Studio procede per via giudiziaria, inoltrando al Giudice di Pace ovvero al Tribunale: questo ricorso consente all'amministratore di ottenere nell'arco di breve tempo, mediamente 15/20 giorni, un provvedimento giudiziario, che prende appunto il nome di "Decreto ingiuntivo", col quale s'ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta oltre le spese legali, i diritti e gli onorari, avvertendolo che in difetto si procederà nei suoi confronti esecutivamente, ossia al recupero coattivo del credito.
- Ottenuto il decreto ingiuntivo, lo Studio provvede a notificarlo al debitore, che ha 40 gg. di tempo dall'avvenuta notifica per proporre "opposizione".
L'opposizione è lo strumento giudiziario che l'ordinamento mette a disposizione del debitore per contrastare il decreto ingiuntivo, se lo ritiene ingiusto.
Decorsi i 40 giorni dalla notifica al debitore senza che vi sia stata opposizione al provvedimento,lo Studio provvede a notificargli un secondo atto di intimazione, detto "atto di precetto", a mezzo del quale si ingiunge nuovamente al debitore il pagamento del quantum dovuto, oltre le spese legali, entro 10 gg. dalla notifica.
Se viene fatta opposizione si instaura un giudizio ordinario che richiede tempi e costi più lunghi e la sospensione dell'esecutività del provvedimento ingiuntivo. - Se, decorsi i suddetti 10 gg., il debitore non ha ancora estinto il proprio debito, lo Studio procede al recupero del credito coattivamente chiedendo un pignoramento mobiliare (vista l'esecutività immediata del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice) e la successiva vendita giudiziale dei beni del debitore.
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