RC auto, adeguamento dei massimali minimi
Operativo il primo step previsto dalla V Direttiva CE
di Carlo Bonfanti 17 dic 2009 ore 10:55Pochi giorni fa, l'11 dicembre, è diventato operativo il primo step di innalzamento del massimale minimo di RCA previsto dalla V Direttiva CE in tema di assicurazioni. La direttiva 2005/14/CE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs 198/07, modificando il Codice delle Assicurazioni (d.lgs 209/05), invitava gli Stati membri a normalizzare le normative nazionali in tema di RCA.
Non propongo un'analisi complessiva della direttiva, e prima di entrare nel merito della modifica del massimale minimo, non riesco ad esimermi da una amara considerazione: è stata necessaria una direttiva europea per rendere obbligatorio l'innalzamento del massimale minimo, rimasto fermo al livello previsto dal Dpr 19/04/1993 con effetto 1 maggio 1993, ovvero 1,5 miliardi di lire diventati € 774.685,35.
Con un po' di sconforto osservo che mentre si prevede:
- l'obbligo per gli assicurati di sottoscrivere la polizza per la RCA,
- l'obbligo a contrarre per le compagnie d'assicurazione, (obbligo recentemente confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 28/04/2009),
ma non si adegua per oltre 15 anni l'importo minimo assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Per inciso, il massimale minimo di € 774.685,63 era valido anche per autocarri, autoarticolati, autotreni.
La normativa comunitaria, recepita nel punto in esame dall'articolo 128 del codice delle assicurazioni, prevede che entro il termine ultimo del 11 giugno 2012, i massimali minimi delle coperture RCA non possano essere inferiori a:
La normativa comunitaria, recepita nel punto in esame dall'articolo 128 del codice delle assicurazioni, prevede che entro il termine ultimo del 11 giugno 2012, i massimali minimi delle coperture RCA non possano essere inferiori a:
- € 5.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- € 1.000.000,00 danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Dato che il cammino verso la meta finale del giugno 2012 era particolarmente lunga, ben 5 anni dal reperimento nel nostro ordinamento, è stato previsto un punto intermedio di verifica, per l'appunto l'11 dicembre 2009. Data in cui, automaticamente ed indipendentemente da quanto indicato sui contratti assicurativi in corso di validità, i limiti minimi della copertura obbligatoria RCA diventano:
- € 2.500.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- € 500.000,00 danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Da pochi giorni abbiamo una situazione kafkiana: migliore tutela di eventuali danneggiati, senza che l'assicurato/contraente ne sia a conoscenza. L'assicurato/contraente lo scoprirà solamente al primo rinnovo della sua polizza, quando la compagnia di assicurazione esigerà, oltre al maggio premio per il rinnovo, anche il pagamento del rateo di premio relativo all'adeguamento del massimale fatto appunto nella notte tra l'11 e il 12 dicembre.
Questa situazione poco trasparente non è, come si potrebbe pensare dato il lungo lasso di tempo avuto per adeguare i contratti assicurativi in corso, un evento eccezionale ma rappresenta una situazione molto diffusa, al punto che anche iniziative istituzionali di “trasparenza” del costo della RCA prevedevano il confronto di offerte assicurative basate sul minimo di legge.
Ma quanto incide l'innalzamento del massimo esborso assicurato sul premio di una polizza RCA?
Come già evidenziato in altri interventi, uno dei fulcri attorno a cui viene costruita una tariffa assicurativa è la frequenza teorica di un evento. Da ciò si induce che un evento improbabile, anche se catastrofico, ha una bassa incidenza sul premio assicurativo.
Tradotto in percentuali, mediamente l'aumento di un massimale RCA dall'attuale limite minimo a quello previsto per il giugno 2012, costa circa il 2% del premio, mentre l'aumento da € 5.000.000,00 a € 25.000,00 costa circa il 2% del premio. Questo significa che, conducenti virtuosi con una storia assicurativa profittevole per la loro compagnia di assicurazione, che lo attesta con il passaggio a classi di merito basse, può essere più costoso la rottura di un cristallo dell'autovettura piuttosto che aumentare il massimale assicurato.
Giudicate voi quale delle 2 opzioni è, se costi a scegliere per vincoli di bilancio, quella che può essere scartata.
Questa situazione poco trasparente non è, come si potrebbe pensare dato il lungo lasso di tempo avuto per adeguare i contratti assicurativi in corso, un evento eccezionale ma rappresenta una situazione molto diffusa, al punto che anche iniziative istituzionali di “trasparenza” del costo della RCA prevedevano il confronto di offerte assicurative basate sul minimo di legge.
Ma quanto incide l'innalzamento del massimo esborso assicurato sul premio di una polizza RCA?
Come già evidenziato in altri interventi, uno dei fulcri attorno a cui viene costruita una tariffa assicurativa è la frequenza teorica di un evento. Da ciò si induce che un evento improbabile, anche se catastrofico, ha una bassa incidenza sul premio assicurativo.
Tradotto in percentuali, mediamente l'aumento di un massimale RCA dall'attuale limite minimo a quello previsto per il giugno 2012, costa circa il 2% del premio, mentre l'aumento da € 5.000.000,00 a € 25.000,00 costa circa il 2% del premio. Questo significa che, conducenti virtuosi con una storia assicurativa profittevole per la loro compagnia di assicurazione, che lo attesta con il passaggio a classi di merito basse, può essere più costoso la rottura di un cristallo dell'autovettura piuttosto che aumentare il massimale assicurato.
Giudicate voi quale delle 2 opzioni è, se costi a scegliere per vincoli di bilancio, quella che può essere scartata.
Carlo Bonfanti
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