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Restauratore: contro cosa si deve assicurare

Quella del restauratore è una figura decisamente importante nel nostro paese, ricco di beni culturali. Ma la sua opera è decisamente esposto a rischi. Ecco su cosa si deve assicurare un restauratore

di Redazione Soldionline 16 set 2019 ore 17:26

polizze-restauratore

I beni culturali italiani costituiscono l’architrave su cui poggiano il prestigio e l’economia dell’intero Belpaese. Una risorsa vitale da curare e proteggere, un patrimonio di testimonianze archeologiche, monumentali e artistiche in cui si condensano millenni di storia. Ed è su questo sfondo che si colloca la preziosa opera di recupero svolta dalle imprese e dai professionisti, specializzati nella conservazione e nel restauro. Si tratta dunque di un'attività ad alto coefficiente di responsabilità per chi la esercita: costui, infatti, è esposto ai rischi connessi alla delicatezza delle opere a lui affidate, spesso di proprietà pubblica. Ecco perché il restauratore risponde in prima persona di danni accidentali all'opera durante il lavoro, di danni ad essa arrecati in caso di spostamenti, di danni provocati da negligenza/imperizia e di esiti rovinosi o discutibili del recupero: ed ecco perché, ancor prima di inaugurare un cantiere, costui provveda a cautelarsi con opportuna blindatura assicurativa. E appena il caso di aggiungere che il ventaglio delle responsabilità per chi lavora sul patrimonio d'arte va allargato all'incendio, al furto e alla rapina.

Va poi ribadito che, nella stragrande maggioranza dei casi, l'interlocutore del professionista è lo Stato stesso, committente elettivo, in qualità di proprietario, degli interventi sui beni compromessi che sovente sono di valore inestimabile: in altre parole, spesso l'appaltante è un Ministero e si sa che, in presenza di una controparte pubblica, l'itinerario degli adempimenti richiesti a titolo di garanzia all'appaltatore si fa accidentato e confuso. Insomma: un mestiere difficile quello del restauratore i cui numerosi ambiti operativi moltiplicano gli imprevisti. Esaminiamo ad esempio le varie competenze che il mestiere comprende: conservazione, restauro e manutenzione di manufatti architettonici e artistici, specializzazioni nel trattamento del marmo, della pietra (ad esempio: restauro e pulitura di materiali lapidei, levigatura di pavimenti antichi), del legno (apparati lignei di chiese, ville, palazzi; soffitti lignei, altari, cori, pulpiti), di intonaci/stucchi/decorazioni d'epoca, e inoltre anche servizi propedeutici al restauro vero e proprio come diserbo, derattizzazioni e disinfestazioni di siti archeologici/monumentali.

E tutte queste attività, come si è detto, sono in prevalenza esercitate dietro incarico di un committente pubblico: in questo caso il rapporto tra chi lavora nel restauro e lo Stato è regolato dalla normativa sui lavori pubblici con particolare riferimento all'art. 30 della nota legge 109 del '94, applicabile anche al restauratore al quale si impone di adottare adeguate coperture assicurative. E' il caso allora di riassumere i passaggi salienti del succitato articolo, relativamente alle garanzie.

Il comma 1, tanto per cominciare, recita che 'l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa': va da sé che la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell'aggiudicatario.

E ancora: il comma 3 dispone che 'l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (ndr. fino all'avvenuta certificazione del collaudo)'.

Al comma 4, poi, si precisa che, per i lavori il cui ammontare supera l'ammontare stabilito dal Ministero dei lavori pubblici, l'esecutore è obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale ed una polizza per responsabilità civile verso terzi.

Il comma 5, infine, si occupa delle incombenze assicurative dei progettisti che hanno redatto piani esecutivi: costoro, a partire dall'approvazione del progetto, si devono munire di una polizza di responsabilità civile professionale 'per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio': il comma conclude con l'avvertimento che 'la mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento delle parcelle professionali'.

In questo scenario, quindi, è comprensibile che si siano inserite numerose compagnie assicurative: e sono molte ormai quelle che si occupano di 'coprire' esclusivamente il comparto del restauro e della conservazione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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