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Lavori in casa: cosa si rischia e come assicurarsi

Avere gli operai in casa o nel proprio condominio è il classico incubo ricorrente della stragrande maggioranza dei proprietari di un immobile. Ecco quali sono i rischi qui si va incontro e le polizze assicurative con cui coprirsi

di Redazione Soldionline 10 set 2019 ore 10:31

polizza-lavori-casaAvere gli operai in casa o nel proprio condominio è il classico incubo ricorrente della stragrande maggioranza di quanti sono proprietari di un immobile. Ecco quali sono i rischi qui si va incontro e le polizze assicurative con cui coprirsi.

Gli interventi di ristrutturazione, insomma, sono sempre in agguato. Essi, infatti, obbediscono ad una sorta di logica fatale e inevitabile che ciclicamente costringe i padroni di casa ad assumere la decisione (croce e delizia!) di aggiustare il solito cornicione pericolante, ritinteggiare gli ormai smorti colori della facciata dell'edificio, o affrontare il tale annoso problema che da tempo affligge il fabbricato in cui si vive. Ebbene: quando l'intenzione si trasferisce dalla cornice teorica a quella pratica, il condomino si cala automaticamente nel controverso e rischioso ruolo di committente di interventi edili. Già, perché quando si decide di costruire o ristrutturare, se il piacere alla fine dei lavori sarà quello del risultato, l'onere viceversa è quello di assumersi tutte le responsabilità connesse all'operazione che va a decollare: responsabilità che viaggeranno di pari passo con la durata del cantiere e si concluderanno solo a vicenda chiusa.

Appaltatori, ingegneri, architetti, operai, artigiani allora prenderanno possesso della situazione: ma per quanto bravi e scrupolosi possano essere, l'alea del danno incombente è un'insidia sempre presente. Occorre aggiungere che, nonostante l'impresa incaricata di eseguire l'intero pacchetto di lavori previsti accolli per legge su di sé la gran parte del peso della responsabilità verso terzi, quest'ultima resta pur sempre condivisa con il committente il quale non è mai completamente al riparo da conseguenze, essendo in fin dei conti lui in prima persona ad aver innescato i potenziali risvolti pericolosi intimamente legati ad un'opera edile. Importante chiarire che i terzi di cui stiamo parlando sono tutti coloro che, a diverso titolo, prestano la propria opera nell'intervento programmato (quindi: i subappaltatori e i loro subordinati, tutti i dipendenti dell'impresa, gli operai/artigiani in organico fisso e quelli saltuari etc).

Per imbarcarsi, dunque, serenamente, nell'avventura il committente non può non considerare l'evenienza di un ulteriore rinforzo cautelativo, vale a dire la stipula di un contratto assicurativo RC: e la polizza lo vedrà di norma nei panni o di committente o di esecutore in proprio che alla Compagnia è tenuto a dettagliare scrupolosamente tutte le coordinate relative all'intervento da effettuare (identikit catastale del fabbricato, il tipo di lavori previsti, il preventivo totale e per singole voci, la durata pronosticata per l'esecuzione e anche il particolare non trascurabile se il l'immobile sarà o meno abitato durante l'apertura del cantiere).

Data la tipica temporaneità dell'intervento edile su fabbricato civile, è chiaro che la garanzia è attiva solo durante l'esecuzione dei lavori e per lo stesso motivo il pagamento del premio avviene di solito in un'unica soluzione: ove mai la scadenza dei lavori non fosse rispettata occorre concordare il prolungamento automatico (gratuito) della copertura fino all'effettiva conclusione. L'importo del premio stesso, poi, corrisponde di solito al 2/3 per mille del valore che avrà l'opera una volta eseguita. Intuibile, inoltre, che un'assicurazione di questo tipo non richieda l'adempimento della disdetta. Ed ecco alcune tra le principali fattispecie attive ai fini risarcitori: i lavori di costruzione/ristrutturazione/manutenzione, i danni a cose o a persone che appartengono al contesto lavorativo, le operazioni di carico/scarico, i danni ai sottoservizi, i danni da franamento, i danni da stop dei lavori, i danni prodotti da attrezzature a motore, l'uso di mezzi demolitori impropri e pericolosi e anche i danni da furto consumato grazie all'esistenza dei ponteggi del cantiere.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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