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Le polizze assicurative che tutelano l'albergatore

Le responsabilità degli albergatori, nei confronti degli ospiti, sono numerose. Ma esistono polizze a tutela dei professionisti delle vacanze. Ecco cosa coprono

di Redazione Soldionline 9 set 2019 ore 15:26

assicurazione-albergatoriAssicurarsi salute e averi contro le insidie dell’inaspettato quando si va in vacanza è ormai precauzione saggia e diffusa. Rovesciate, però, il punto di vista e mettetevi nei panni di quelli che hanno l'incarico e la responsabilità di provvedere ad una necessità primaria del viaggiatore, vale a dire l'alloggio: stiamo parlando degli albergatori, coloro cioè che in teoria sono tenuti a rendere soddisfacenti, confortevoli e sicuri le vostre permanenze e i vostri soggiorni in una città diversa dalla vostra. Ma come si assicurano gli albergatori? Ci sono polizze a tutela dei professionisti delle vacanze?

È proprio agli operatori alberghieri che il viaggiatore, il turista o il semplice visitatore, dopo aver messo piede in albergo, affidano la propria persona e le proprie cose. Da quel preciso momento scatta la responsabilità dell'albergatore nei confronti della clientela: nei confronti di quest'ultima egli risponde a diverso titolo e a sua volta adotta la necessaria copertura assicurativa che lo tuteli dall'esposizione economica per danni subiti dal cliente. Ma al tempo. La casistica delle responsabilità del titolare di un esercizio alberghiero comprende uno scenario vario ed articolato di fattispecie.

In generale si può affermare che l'ospite deve essere garantito soprattutto su un versante: quello delle cose che egli conduce con sè in hotel e quello delle cose che egli affida direttamente alla cura del titolare o del personale. Esaminiamo questa evenienza. Il principio generale della responsabilità di un esercente alberghiero viene ribadito negli articoli 1.783 e successivi del Codice Civile: l'albergatore, insomma, risponde dei danni (deterioramento o distruzione), della sparizione e del furto degli oggetti che il cliente 'deposita' in albergo, ed è dunque tenuto ad indennizzare la controparte danneggiata. È ovviamente intuitivo, come già accennato, che la dizione 'deposito' configuri una doppia lettura: in poche parole, il cliente può portare e lasciare cose in albergo (in stanza, nella hall o altrove) oppure può affidare cose da custodire al titolare (o ad incaricati), consegnandogliele in prima persona.

Nel primo caso la responsabilità che l'esercente assume è di tipo oggettivo: la colpevolezza, per intenderci, scatta automaticamente senza che sia necessario dimostrare con prove la responsabilità dell'albergatore. Questa circostanza, però produce effetti contenuti sul piano risarcitorio. E va da sé che l'albergatore sia responsabile solo per il periodo in cui il cliente risiede in hotel, comprendendo però anche i lassi di tempo immediatamente precedenti e immediatamente successivi al periodo di disponibilità che il cliente ha dell'alloggio.

Il discorso cambia nella seconda ipotesi (il cliente consegna cose all'albergatore): relativamente a cose danneggiate o sottratte, dopo essere state date in custodia, non ci sono limiti alla responsabilità dell'albergatore. Costui, inoltre, non può neanche sottrarsi all'obbligo di custodire denaro, assegni, bancomat, carte di credito e oggetti preziosi, qualora il cliente glielo chieda: se rifiuta di assolvere l'incombenza, ne risponde in ogni caso e senza limiti; e tuttavia, egli può a buon diritto negare la propria disponibilità se la cosa da custodire ha un valore esorbitante rispetto al tenore eventualmente modesto o inadeguato dell'albergo. Implicazioni più singolari, invece, comporta il ricorso del cliente alla cassetta di sicurezza, messa a disposizione dell'hotel. In questo caso è una questione di chiavi: se la chiave data all'ospite è l'unica in circolazione, la responsabilità dell'esercente è oggettiva, quindi parziale; se invece l'esercente ha una seconda chiave, allora la sua è da considerarsi una responsabilità diretta e illimitata.

Capitolo vetture. L'albergatore risponde dei danni o del furto dell'automobile del cliente se questi, dopo aver parcheggiato la propria auto nel garage dell'hotel, abbia consegnato le chiavi all'addetto, o se il garage sia a pagamento (anche in questo caso infatti è implicito un accordo di custodia).

Insomma: dura la vita dell'albergatore. Ma meno pericolosa se, per proteggersi dai rischi elencati, costui decide di blindarsi con una robusta 'polizza globale per gli alberghi': un contratto del genere, tra l'altro, gli consentirà di dormire sonni più tranquilli anche nel caso che gli eventi nefasti siano l'incendio, gli eventi atmosferici, le infiltrazioni, il furto e la rapina. La copertura, occorre aggiungere, si estende anche alla tutela giudiziaria nel caso di lite civile o penale con clienti e persino fornitori.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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