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Le polizze a tutela dell’agricoltore

Il settore dell'agricoltura, risorsa primaria nel quadro economico nazionale, è oggetto di premurosa attenzione. Sul piano normativo in generale e su quello assicurativo nello specifico. Quali sono le polizze a tutela dell’agricoltore?

di Redazione Soldionline 9 set 2019 ore 15:28

polizze-agricoltoreQuella dell’agricoltura è risorsa primaria nel quadro economico nazionale. Il settore quindi è oggetto di premurosa attenzione sul piano normativo in generale e su quello assicurativo nello specifico. Articolate sono le offerte dell'industria assicurativa nel ramo in questione. Di certo però il fulcro su cui poggia un adeguato trattamento antirischio per gli operatori del delicato comparto è una polizza di responsabilità civile che si estenda agli attori e agli eventi dell'intera azienda agricola. La copertura, insomma, deve contemplare non solo le responsabilità dell'imprenditore, ma anche quelle dei lavoratori subordinati che operano nell'azienda. La società assicurativa, dunque, garantisce l'assicurato non solo sul fronte dei risarcimenti per danni involontariamente provocati a terzi, per eventi mortali, per lesioni, ma anche per danni (sempre involontariamente cagionati) a cose e animali: ovvio che il sinistro debba essere collegato alle fattispecie previste in polizza.

Se per il titolare della polizza, poi, si prospettano responsabilità di natura dolosa, l'efficacia assicurativa sussiste a patto che la circostanza dolosa (che ha cagionato il danno da indennizzare) sia ascrivibile ai lavoratori assunti dal capo-azienda, a prestatori di lavoro a termine (ma solo nei termini della legge 196), a lavoratori di altre aziende agricole (ma solo nei termini dell'articolo 2.139 del codice civile), a lavoratori impiegati sporadicamente.

Il ventaglio dei rischi coperti, però, si dilata enormemente ove si consideri la responsabilità collegata ai fabbricati e ai terreni dell'azienda, ai lavori agricoli, all'impiego di macchinari, alle opere di disboscamento e dissodamento, all'allevamento/monta/trasferimento del bestiame posseduto, al possesso di cani/animali domestici/animali da sella, all'utilizzo di animali per aratura/traino/trasporto, all'uso di biciclette all'interno dell'azienda, alla presenza di impianti elettrici finalizzati all'agricoltura, all'attività di mezzadri e coloni, alle attività di prelievo e consegna di prodotti, e persino alla partecipazione in tutte le sue fasi a fiere a alla proprietà di insegne pubblicitarie. In tutti questi casi l'evento dannoso è in agguato. E la casistica è talmente complessa che si può affermare che la copertura assicurativa può riguardare in definitiva le attività di chiunque, a qualunque titolo, agisca per conto dell'assicurato.

Vediamo ora quali sono i limiti che in genere sono posti all'efficacia della polizza stipulata dal titolare di un'azienda agricola. Sono esclusi i rischi collegati alla circolazione di veicoli a motore sulla pubblica strada e sono esclusi i danni cagionati da furto o quelli prodotti a cose di cui il contraente abbia solo la custodia o cagionati ad attrezzature che lo stesso contraente adopera ad uso personale. Non sono presi in considerazione neanche i rischi collegati alle persone trasportate su macchine e rimorchi a meno che il mezzo non sia abilitato, né i danni che possono derivare dall'impiego di macchinari che siano manovrati da persone non abilitate o non autorizzate. E ancora: non hanno rilievo assicurativo i danni prodotti dalla proprietà di fabbricati e di immobilizzazioni che non siano strumentali all'attività agricola, né i danni originati dal possesso o dall'uso di esplosivi vietati o di fitofarmaci proibiti, né infine le conseguenze negative provocate da energia nucleare e da radioattività.

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