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Come si assicurano medici, infermieri ed ambulatori medici

In cima alla lista delle priorità di chi lavora in ospedale, missione a parte, c’è di sicuro la tutela della propria salute, ma anche l’esigenza di circoscrivere, in termini di responsabilità, le ripercussioni dell’errore professionale nei confronti di terzi

di Redazione Soldionline 5 set 2019 ore 16:16

assicurazioni-medici-infermieriCon la salute non si scherza, semmai ci si assicura per conservarsela a lungo e arginare le avversità nei momenti critici, o almeno limitare i danni. Doppiamente vero nel caso di chi nel mondo della sanità, pubblica o privata, ci vive e ci lavora. Ma come si assicurano medici, infermieri ed ambulatori medici? Vediamolo insieme.

 

Quello degli operatori sanitari è un mestiere delicato sia che investa competenze più operative (come gli infermieri) sia che riguardi mansioni tecniche di alto profilo (come medici, ricercatori). Si tratta di profili professionali ai quali il rischio è profondamente connaturato, sia che esso coinvolga direttamente la salute di chi vi opera sia che riguardi le responsabilità di costui nei confronti dei malati-utenti. E non c'è certo bisogno di frequentare una corsia di degenza per intuire come sia luogo potenzialmente carico di insidie per chi, a diverso titolo, vi presta servizio: la materia è vasta, esaltata dalle cronache e abbondantemente trattata nel bene come nel male.

Meno attenzione, invece, si presta ad altri ambienti sanitari nei quali l'alea si annida con notevole assiduità: si tratta di versanti meno noti, ma egualmente meritevoli di attenzione. E' il caso, ad esempio, degli ambulatori: e in essi il ruolo di primattori spetta, senza dubbio, ai medici. Le loro vicende contro i rischi derivanti dagli incarichi sono disciplinate nel D.P.R. n.271 del 2000. La norma prevede che sia l'azienda ad assicurare gli specialisti ambulatoriali "contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa dell'attività professionale, compresi i danni subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio semprechè il servizio sia prestato in un comune diverso da quello di residenza". La casistica è quella canonica della responsabilità verso terzi e degli infortuni (dall'invalidità temporanea a quella permanente, fino all'evento di morte). Quei medici, inoltre, che per la natura della loro opera vengono esposti a radiazioni ionizzanti vengono obbligatoriamente assicurati dall'azienda presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).

Ovviamente l'intera disciplina si estende praticamente immutata (vedi D.P.R. n.261 del 1992) anche agli psicologi ambulatoriali alla cui copertura assicurativa provvede l'Azienda Sanitaria Locale: le modalità sono le stesse prese in considerazione per i medici specialisti (R.C. verso terzi e infortuni professionali) e anche per gli psicologi vige la regola dell'indennizzo da corrispondere anche quando il danno si sia verificato in occasione del raggiungimento della sede di servizio.

Lo stesso decreto del 1992 disciplina infine anche i casi rischiosi relativi all'attività dei biologi ambulatoriali, specialisti fortemente esposti a pericolose eventualità per i materiali ad alto rischio (organici e non) che essi maneggiano: ed anche per questi professionisti stesse coordinate assicurative. Superfluo, in appendice, ribadire che per tutti gli operatori sanitari menzionati la copertura assicurativa è rigorosamente obbligatoria. Ma siccome l'integrità fisica non ha prezzo, è comunque cospicuo il ventaglio di prodotti assicurativi ad hoc cui i medici ricorrono in via del tutto privata e personale

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