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Industria: una copertura assicurativa per tutti

Ampia è la normativa dedicata ai rischi connessi all'attività lavorativa in campo industriale e ad eventuali conseguenze nefaste come infortuni e malattie

di Redazione Soldionline 5 set 2019 ore 16:52

assicurazione-lavoratori-industriaIn ogni singola nazione appare in cima alla lista delle priorità quella di una gestione ottimale delle condizioni di lavoro, del rischio che esso comporta, e degli aspetti risarcitori dei danni patiti da chi è impiegato in via subordinata nel mondo della produzione. Una legislazione sociale avanzata, almeno sulla carta, come quella italiana riserva grande attenzione, ad esempio, al trattamento adeguato di un settore per sua natura critico dell'economia del Paese: vale a dire cioè che ampia è la normativa dedicata ai rischi connessi all'attività lavorativa in campo industriale e ad eventuali conseguenze nefaste come infortuni e malattie. E se è vero che il danno professionale presenta una casistica a dir poco sterminata per la quantità e la qualità dei soggetti e delle occupazioni coinvolti, il legislatore, in concreto, ha sempre badato al sodo, puntando innanzitutto a disciplinare il versante responsabilità e quello consequenziale del trattamento assicurativo.

Sicchè la base di partenza dell'intera materia non poteva che essere una, e cioè l'imposizione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di chi sia adibito al funzionamento di qualsiasi tipo di macchinario o di impianto o di chi comunque lavori in opifici dove le macchine siano presenti. E l'obbligo sussiste anche quando la macchina o l'apparecchio non siano strumenti utilizzati abitualmente, ma il lavoratore vi sia adibito anche solo saltuariamente o magari solo a scopo dimostrativo. Questo per limitarci alla fattispecie più frequente (quella che, per intenderci, rievoca la catena di montaggio di «Tempi moderni» di chapliniana memoria). Ma l'elenco dei soggetti che ricadono sotto l'imperio dell'obbligo assicurativo è in realtà lungo e articolato.

Proviamo a riassumere. La regola vale per chiunque sia impiegato in opere edili, stradali, idrauliche (vedi opere pubbliche), sia nel caso che le realizzi che in quello in cui le rifinisca e le ripulisca o le decori. Discorso in fotocopia per chi realizzi o manutenga impianti fuori e dentro gli edifici, oppure li collaudi. E deve essere assicurato anche chi sia occupato in bonifiche agrarie, in sistemazioni antifrana, in drenaggi di gallerie, e chi scavi a cielo aperto o in galleria, chi costruisca o ripari ferrovie/tramvie/funivie, chi ha a che fare con produzione/trasformazione/distribuzione di gas/acqua/energia elettrica, chi gestisca la realizzazione e la manutenzione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelevisivi e anche chi colloca e ripara parafulmini. E potremmo continuare citando anche gli addetti ai trasporti terrestri e marittimi, ai depositi di merci e materiali, alle rimesse di custodia dei veicoli, alle operazioni di carico e scarico.

In realtà il ventaglio di direzioni sulle quali viaggia la garanzia assicurativa è davvero a 360 gradi: stiamo parlando praticamente di quasi tutte le prestazioni lavorative subordinate immaginabili. Quasi superfluo aggiungere, ad esempio, che la legge prevede polizze per gli occupati nei comparti della navigazione, della pesca con navi, della produzione/trattamento/trasporto di sostanze pericolose, della metallurgia, del conciario, dell'attività mineraria, della produzione di cemento e simili, della cantieristica navale, della macellazione, dei servizi di vigilanza/salvataggio/nettezza urbana/estinzione incendi, dell'attività di allevamento e custodia animali (zoo compresi), dell'attività di allestimento ed esecuzione di spettacoli pubblici.

Insomma un universo intero da garantire con una copertura assicurativa che, come recita la legge, 'comprende tutti i casi di infortunio, avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni'. E la legge è minuziosa ovviamente anche nell'indicare i titolari della tutela, ovvero le persone fisiche che intende proteggere, a cominciare da 'coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita', 'coloro che anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro degli altri', e poi di seguito gli artigiani, gli apprendisti, insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private che facciano esperimenti o esercitazioni, coniuge/figli/parenti/affini e affiliati del datore di lavoro che lavorino per lui con o senza retribuzione, soci di cooperative e di qualunque altro tipo di società a prescindere dalla manualità o meno dell'attività, ricoverati e degenti che svolgano qualche mansione nel proprio istituto di cura, e persino sacerdoti e religiose che prestano opera retribuita, e infine quelli che, stando alle dipendenze di qualcuno, abitino per esigenze lavorative nei locali in cui prestano opera.

E tutti costoro hanno un interlocutore: il datore di lavoro. Per il quale l'obbligo di assicurare i sottoposti scatta quando 'adibisce complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone' nei lavori (non tutti) di cui abbiamo parlato. E anche questo è 'Stato sociale'.

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