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Sci e montagna: come si assicurano impianti e sciatori

Lo scenario innevato della montagna d'inverno è insidioso e i guai sono dietro l’angolo. Come si assicurano sciatori, istruttori, soccorritori, semplici vacanzieri d’alta quota e i turisti della montagna

di Redazione Soldionline 5 set 2019 ore 16:22

assicurazione-sciMontagna, che passione! Ma a volte lo sfizio è disseminato di trabocchetti. Lo scenario innevato, insomma, è insidioso e i guai sono dietro l’angolo per i numerosi soggetti che a diverso titolo lo frequentano: sciatori, istruttori, soccorritori, semplici vacanzieri d’alta quota e tanti altri ancora. E' intuibile, quindi, come in parallelo si sviluppi e fiorisca una casistica sterminata di fattispecie rischiose, ciascuna col suo bravo corollario di responsabilità civili e relative previsioni assicurative.

Ma quindi come ci si assicura per la montagna? Quali sono le polizze per lo sci o lo snowboard e per le altre attività invernali per antonomasia?

Innanzitutto va detto che il binomio neve e montagna è imprevedibile per definizione. E una panoramica sul ventaglio degli eventi potenzialmente in grado di innescare il meccanismo risarcitorio è giocoforza sommaria. Appare tuttavia opportuno iniziare la ricognizione da quanti mettono a repentaglio la propria incolumità per mettersi al servizio degli altri: loro sono "gli angeli delle nevi", o più burocraticamente, se preferite, i volontari del Corpo nazionale del Soccorso Alpino (e speleologico). In caso di emergenza sono i primi ad accorrere e al proprio attivo vantano il salvataggio di numerose vite umane. La valutazione del grado di pericolosità dell'attività che i volontari esercitano è massima: stanno a testimoniarlo le cronache.

Lo Stato ne ha preso dovutamente atto da tempo e disciplina la materia del soccorso alpino con provvedimenti adeguati. Le norme prevedono dei contributi annui "da destinare al pagamento dei premi contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile presso terzi (ivi compresi gli altri soccorritori) dei volontari del corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni". Inoltre viene erogato un contributo annuo alla gestione, presso la sede centrale del CAI (Centro Alpino Italiano), del centro di coordinamento delle attività del Corpo. Fin qui, data la particolare natura dei soggetti considerati, l'area del rischio garantita dallo Stato.

Il resto è materia per le compagnie di assicurazione. A cominciare dai protagonisti degli sport invernali, vale a dire gestori delle aree sciabili e sciatori (da discesa). Iniziamo dai primi. Agli imprenditori che abbiano attrezzato impianti e piste idonei allo sport dello sci ci pensa una legge del 2003 che in tema di sicurezza prevede per i gestori un rigoroso telaio di adempimenti. La norma ribadisce che essi (con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo) "siano civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato un apposito contratto assicurativo ai fini della RC (Responsabilità Civile) per danni derivabili agli utenti e ai terzi" per fatti causati appunto dalla loro condotta in relazione all'uso delle aree sciistiche. Il gestore che non ottemperi al precetto incorre in sanzioni pecuniarie considerevoli. E anche il rilascio di autorizzazioni per gestire nuovi impianti è subordinato alla stipula di una nuova copertura assicurativa in assenza della quale sono sospese anche le concessioni già rilasciate.

Indubbio, in ogni caso, che il perno fondamentale sul quale ruota l'attività sportiva invernale è l'appassionato, professionista o dilettante, che, armato di sci, racchette e quant'altro, si avventura sulle nevi italiane. Per lui il primo dovere è premunirsi con una polizza che lo tuteli in materia di responsabilità civile, che gli rimborsi eventuali spese di ricovero da infortunio e che lo assista legalmente: in questo senso sono numerose le compagnie che prevedono un trattamento ad hoc, con costi accessibili e con periodi di copertura a scelta del cliente (3, 7, 15, 30 giorni o l'intera stagione). La tariffa include in tutti i casi anche i figli minorenni.

Infine: spesso la protezione assicurativa non si limita solo al territorio nazionale, ma include anche le stazioni sciistiche internazionali. Occorre infine sottolineare che in caso di incidente e di contenzioso tra gestore e utente la giurisprudenza è incline ad assecondare, fino a prova contraria, la tutela di quest'ultimo anche in base al dettato generale dell'articolo 2043 del codice civile che, riferendosi al risarcimento per fatto illecito, così recita: "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

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