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Assicurazione sulla caccia: cosa impone la legge

Come ogni passione, anche quella della caccia ha i suoi costi, non di rado elevati. Il cacciatore deve essere maggiorenne ed essere munito di "licenza di porto di fucile per uso di caccia". E sottostare a una dettagliata condotta assicurativa

di Redazione Soldionline 5 set 2019 ore 15:51

assicurazione-cacciaPolemiche ecologiche a parte (che non spetta trattare in questa sede), la legge disciplina la materia della caccia con opportuno rigore. Basta un'occhiata ai paletti, peraltro giustificati, che le 'norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' - del 1992 - pongono intorno a questo singolare 'diporto armato'. L'articolo 12, ad esempio, dopo aver stabilito e descritto minuziosamente limiti, ambiti e modalità rigidissime dell'attività in questione (cosa, come e dove cacciare), ed aver chiarito che il cacciatore deve essere maggiorenne ed essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, impone al suddetto anche una dettagliata condotta assicurativa. In altri termini, per andare a caccia serve l'assicurazione.

Imposizione, quest'ultima, ampiamente comprensibile se si considera la natura a rischio dell'esercizio venatorio, del resto confermata dai non sporadici incidenti che di quando in quando riferisce la cronaca (vedi la classica fucilata 'nel cespuglio che si muove'): l'alea del danno a terzi (o persino a sé stessi), insomma, è in agguato costante, anche quando si tratti di battitori provetti. La legge, dunque, prevede per il cacciatore l'adozione di una "polizza assicurativa per la responsabilità civile verso soggetti terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria", elencando e quantificando anche i massimali previsti per danni alle persone e per danni ad animali o cose, e prescrive inoltre copertura assicurativa anche per eventuali infortuni derivanti dall'esercizio della caccia, stilando anche in questo caso tetti massimali per morte o invalidità permanente.

In breve, nel caso di sinistro, la sfortunata vittima può procedere con azione diretta nei confronti della compagnia con cui chi ha provocato il malaugurato evento, ha contratto la polizza. Al cacciatore che si tutela in questo modo la compagnia assicurativa riserva di solito la formula tradizionale della "responsabilità civile capofamiglia" (o RC capofamiglia).

L'assicurato, per intenderci, può introdurre la "garanzia sull'esercizio dell'attività venatoria" all'interno di una normale "polizza capofamiglia", quella cioè che di solito copre tutte le responsabilità che possono derivare ad una famiglia dai fatti della vita privata.

Interessante, poi, notare come in alcuni casi la fauna selvatica, vittima proverbiale delle doppiette, e il cacciatore possano paradossalmente trovarsi dalla stessa parte della barricata: è il caso in cui l'animale selvatico e il cacciatore danneggino terreni agricoli o pascoli. In questa evenienza il proprietario (o il conduttore) del terreno sarà risarcito, se non è possibile in altro modo, grazie ad un fondo apposito, approntato dall'Ente Regionale e gestito da un Comitato in cui sono pariteticamente presenti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e quelli delle associazioni venatorie. Ovvio che la parte lesa deve tempestivamente segnalare al Comitato paritetico il danno subìto. Liquidare, però, materialmente l'indennizzo spetta per delega all'amministrazione provinciale, competente per territorio. In appendice una precisazione relativa all'oggetto del danno: per colture lesionate, e quindi risarcibili, si intendono non solo le coltivazioni agricole-erbacee, ma anche gli allevamenti zootecnici (come i bovini) e quelli di animali selvatici.

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