Si dice Sinistro un evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell'assicuratore. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (per questa, tuttavia, è ammesso il patto contrario) del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. L'assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l'assicurato, nonché cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all'assicuratore. (Artt. 1882 e 1900 C.c.).
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