Primo Rischio Relativo: forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse. La dichiarazione del valore di esistenza è il presupposto sul quale si fonda il principio della proporzionalità (vedi) - che non viene quindi derogata - fra valore dichiarato e quello di esistenza accertato. (Art. 1907 C.c.).
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