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Premio (Mancato Pagamento – Assicurazione Vita)

di Redazione Soldionline
Per il Ramo Vita il Mancato Pagamento dell'intero Premio del primo anno, (quindi anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 (1 e 2 co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo. (Artt. 1901 e 1924 C.c.).
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