Per il Ramo Vita il Mancato Pagamento dell'intero Premio del primo anno, (quindi anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 (1 e 2 co.), come per le assicurazioni contro i Danni e l'assicuratore può agire, per l'esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo. (Artt. 1901 e 1924 C.c.).
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