Obbligo della Assicurazione: nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l'ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc. La liberalizzazione delle tariffe RCA ha sollevato l'assicuratore dall'obbligo di prestare la garanzia: l'obbligo rimane solo per colui che pone in circolazione il veicolo. (L. 990/69 (artt, 1 e 2)).
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