Invalidità Permanente da Malattia: perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%. La garanzia non ha ancora una diffusione generalizzata. Quando prevista è spesso prestata unitamente ad una garanzia infortuni di base. Ogni impresa adotta una propria tabella di percentuali della invalidità, le cui aliquote variano di solito nella misura indennizzabile, così come varia l'entità della franchigia iniziale (da 1% a 25%, sino a 1% > 33%).
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