L’Indennizzo è un importo che il legislatore chiama "equa indennità", perché stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l'autore del fatto, avente conseguenze dannose, dall'obbligo di procedere all'integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità). (Artt. 2045 e 2047 (2 comma) C.c.).
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