Il Fatto Illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo. Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità contrattuale. (Artt. 2043 e 1218 C.c.)
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