Aspettativa, anzianità contributiva e TFR
L'aspettativa è un periodo di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è sospeso, ma non interrotto
di Federico Nicastro 23 set 2011 ore 17:07Ringraziando anticipatamente.
Risposta - L'aspettativa è un periodo di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è “sospeso”, ma non interrotto. Il lavoratore, nell’arco di questo lasso temporale, non matura nessun diritto e nessun tipo di competenza diretta o indiretta nei confronti del datore di lavoro (stipendio, tredicesima, ferie), nessuna anzianità contributiva e neanche il TFR. L’unico diritto che il lavoratore mantiene è unicamente quello di riprendere il lavoro alla fine del periodo di aspettativa.
Nulla osta, pertanto, ad intraprendere un’altra attività lavorativa, almeno ché tale divieto non sia espressamente previsto dal CCNL e dai CCNI di categoria.
Se poi il lavoratore dovesse decidere di dimettersi dal vecchio lavoro, durante o alla fine del periodo di aspettativa, l’azienda con la quale “interromperà” definitivamente il rapporto provvederà a liquidare tutte le competenze ancora dovute (ratei di tredicesima, ferie maturate e non fruite, TFR, ecc) in conformità con la retribuzione fino a quel momento percepita e l'anzianità maturata fino all'ultimo giorno di prestato servizio.
Naturalmente sarebbe preferibile, se possibile, verificare il tutto presso l’azienda cui la domanda di aspettativa è stata presentata.
Distinti saluti.
Federico Nicastro
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