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Imprenditori vittime di vessazioni bancarie

I privilegi che consentono agli istituti di credito di imporre le loro risoluzioni. Tanti e illegittimi

di Redazione Soldionline 5 mar 2010 ore 12:03
Riceviamo e pubblichiamo. Se avete anche voi storie da raccontare sui vostri rapporti con banche, assicurazioni, agenzie delle entrate… speditele a contributi@soldionline.it. Grandi o piccole, tristi, arrabbiate o a lieto fine, vanno bene tutte.

Siamo imprenditori vittime delle vessazioni bancarie. Dalla personale esperienza che stiamo conducendo da anni contro gli Istituti di Credito, abbiamo imparato che il sistema bancario è avvantaggiato da numerosi ed illegittimi privilegi che consentono loro di imporre le proprie risoluzioni.

Tra di essi, emergono con tutta la loro negativa pervasività, quelli inerenti l’art. 50 del d.lgs. n. 385/93 (che per immediata lettura allego) che rende estremamente semplice e celere il rilascio di Decreti Ingiuntivi e quelli connessi alla segnalazione alla Centrale Rischi.

Difatti, in base alla riferita norma del T.U.B. è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il Giudice adito conceda Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Perciò, qualora i presunti crediti vantati dalle banche, fossero effettivamente non esatti, ad esempio per la mancata scrematura degli interessi anatocistici o fossero addirittura il frutto di interessi d’usura, oppure se fossero fatti lievitare dai prodotti cd. “derivati” o ancora, da investimenti spazzatura, il presunto debitore sarebbe costretto ad incardinare un lunghissimo ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le proprie ragioni. Nelle more del procedimento le Banche possono agevolmente aggredire e mettere all’asta l’intero patrimonio della vittima.

E’ necessario ricordare, sul punto, che la provvisoria esecuzione ai Decreti Ingiuntivi, exart. 648cpc, è di fatto ed in diritto inamovibile fino a sentenza di merito, mentre le trascrizioni pregiudizievoli poste sui beni delle Aziende e dei fideiussori, non sono suscettibili di essere cancellate fino a sentenza di merito passata in giudicato. (Per i Giudici dei Tribunali Civili gli estratti conto bancari [molto spesso i soli salda-conto], anche se illegittimi già solo per la presenza degli interessi anatocistici, sono ritenuti titoli validi e credibili, liquidi ed esigibili, quindi, le provvisorie esecuzioni vengono sempre puntualmente assentite).

Ulteriore discrezionale mezzo di supremazia e di abuso concesso alle Banche è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale Rischi, che adoperano come formidabile “ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA”. L’istituto della “Centrale Rischi” è stato invero creato dalla Banca d’Italia per il raggiungimento di un interesse pubblico volto a consentire agli Istituti bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito, quindi per abbattere i propri rischi nel prestare denaro.

Di fatto, la segnalazione viene utilizzata dalle Banche in maniera distorta, come strumento di pressione/estorsione per costringere la vittima/cliente al pagamento di somme non dovute. Dette segnalazioni ed anche la mera minaccia di esse, costituiscono efficace mezzo di pressione/estorsione, mediante il quale le Banche ed i Banchieri assoggettano i propri clienti ai loro dictat soverchianti.

Codesto Istituto, unilaterale e discrezionale che non trae origine da norme di legge, utilizzato in maniera strumentale, provoca l’esclusione del soggetto o dell’Azienda segnalata dal mondo del credito legale.

Quanto esposto, consente di comprendere la posizione di ingiustificato vantaggio che si concede alle Banche, rispetto all’interlocutore più debole e, già solo per tale ragione, più meritevole di tutele. [Oltretutto, la richiamata norma dell’art. 50 T.U.B. potrebbe generare dubbi sulla legittimità costituzionale. Infatti, è vero che la normativa in questione si ha per salvaguardare le esigenze di stabilità del sistema bancario, ma, come afferma il Minervini, «non appare sufficiente giustificazione della specialità della norma l’asserita maggiore garanzia di una corretta amministrazione contabile, che offrirebbero le banche; questo assunto, se collegato alla soggezione a vigilanza, giustificherebbe se mai la previsione dell’agevolazione a pro di tutte le imprese soggette a pubblico controllo. Allo stato, è una norma di favore» (G. Minervini, Dal decreto 481/92 al testo unico in materia bancaria e creditizia, in Giur. Comm., 1993, I, 838), dunque, si potrebbe configurare una violazione dell’art. 3 Cost. in relazione alla disparità tra le banche e le imprese soggette a pubblico controllo].

Da ultimo, i procedimenti civili, procrastinati per anni ed anni non sono assolutamente suscettibili di fornire una tutela adeguata contro fatti che, comunque li si voglia intendere, sono di USURA e, comunque, richieste di somme non dovute. Le Banche forti di tale consapevolezza, potendo contare su risorse economiche illimitate hanno tutto l’agio di attendere la resa delle proprie vittime o al più, pagare l’indebito dopo decine di anni (a babbo morto, ripeteva Alberto Sordi), senza avvertirne il benché minimo contraccolpo.

Ciò precisato, come risulta indispensabile che il Governo intervenga, come ha fatto, al fine di tutelare il sistema bancario nazionale, così sarebbe necessario che agisca in difesa delle piccole e medie imprese, delle famiglie e dei singoli consumatori.

La Costituzione non riconosce un diritto di immunità ed impunità ai soggetti al vertice della finanza Italiana, eppure, i Dirigenti degli istituti bancari colpevoli di innumerevoli crack e di altrettanti innumerevoli reati di estorsione/usura/truffe, che stanno emergendo sempre più numerosi sul nostro territorio, godono di una sorta di impunità, che li pone al di sopra della legge e delle istituzioni.

Per i motivi esposti riteniamo auspicabile che il Ministero del Tesoro e delle Finanze intervenisse con urgenza al fine di rimuovere le seguenti criticità:
  1. ristudiare il sistema della segnalazione alle Centrali rischi;
  2. modificare e/o integrare l’art. 50 del testo unico bancario (D.Leg.vo 385/93), quindi rimuovere la possibilità per le Banche di chiedere il decreto ingiuntivo mediante la semplice dichiarazione di un proprio funzionario;
  3. approntare modalità d’urgenza, attraverso le quali le Banche vengano obbligate ad un pronto rimborso delle somme indebitamente sottratte ed a riconoscere adeguati risarcimenti, senza attendere i tempi lunghi della giustizia (vogliano chiamarli tavoli di conciliazione, di mediazione o altro, purché diventino obbligatori ed abbiano tempi certi).
Nella speranza di essere stati chiari ed esaustivi, ci rendiamo disponibili per ulteriori approfondimenti.

Silvestro Dell’Arte
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