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Il rischio assicurato

L’evento incerto che può produrre il danno da cui ci si vuole proteggere

di Paolo Buro 19 mar 2010 ore 10:54
Articolo a cura di ProfessioneFinanza.com

Il rischio assicurato è il bene coperto dall’assicurazione in relazione alla probabilità che si verifichi un evento dannoso previsto dal contratto quindi l’esistenza dello specifico rischio è condizione necessaria alla validità del contratto.

In ambito assicurativo riguarda la possibilità che un determinato evento comporti conseguenze economiche negative rappresenta per cui l’elemento su cui si calcola il premio.

Il rischio assicurativo è un evento incerto che può produrre un danno ed è indipendente dalla volontà di chi lo subisce, inoltre, per essere assicurabile, un sinistro deve derivare da un evento:
  1. futuro, ovvero che non è ancora in atto al momento della stipula;
  2. incerto, ovvero che ha la probabilità di accadere ma che non si sa né se né quando;
  3. statisticamente rilevabili, poiché l’attuario della compagnia deve poterne calcolare la frequenza per il calcolo dell’ammontare del premio;
  4. dannoso, ovvero che provoca una perdita quantificabile in senso economico.
L’art 1896 del codice civile indica che il contratto si debba sciogliere se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma, in questo caso, l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

L’articolo successivo (1897cc) indica che se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione e la dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio (art 1898 cc) in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano comunque all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.


Paolo Buro
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