Cinque domande sullo scudo fiscale
Rischi e sanzioni per la mancata dichiarazione di detenzione e il trasferimento di beni da, verso e sull’estero. Cosa fare in caso di stock option, di redditi maturati all’estero. E altro ancora…
di Lucio Sgarabotto 16 ott 2009 ore 15:38A proposito di scudo. Si sente tanto parlare del 5% come costo per il rientro di capitali. Qual è invece il rischio ed il possibile costo della sanzione se si viene accertati per questo reato? Chi ha per esempio lasciato all'estero riscatti di stock option, cosa deve fare, scudarli o rientrarli pagando quanto? Ed in che modo? Soldi guadagnati all'estero e portati in Italia tramite banca, cosa avrebbe dovuto pagare ed in che modo?
Grazie
Risposta
Per rispondere esaustivamente a tutte le sue domande è necessaria la conoscenza di molti più dati personali di quelli forniti, quali: tempistica dell’erogazione delle stock option, residenza sua e del datore di lavoro, tipo di lavoro svolto, paese in cui sono depositati i beni, ecc.). Inoltre le possibili risposte potrebbero avere tanti e diversi risvolti che trattarli tutti in questo spazio è impossibile.
Proverò comunque, in modo generico, a risponderle.
Domanda 1: A proposito di scudo. Si sente tanto parlare del 5% come costo per il rientro di capitali. Qual è invece il rischio ed il possibile costo della sanzione se si viene accertati per questo reato?
Risposta: Non è punito il mancato rientro ma la detenzione e il trasferimento di beni da, verso e sull’estero e la mancata dichiarazione. Se i beni sono detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato le sanzioni possono arrivare fino al 480% dell’ammontare delle imposte dovute; è possibile inoltre una maggiorazione di 1/3 quando le violazioni riguardano redditi prodotti all’estero. Per la mancata dichiarazione della detenzione o di trasferimenti all’estero di attività finanziarie le sanzioni possono giungere fino al 50% degli importi non dichiarati e alla confisca di beni di corrispondente valore.
Domanda 2: Chi ha per esempio lasciato all'estero riscatti di stock option, cosa deve fare, scudarli o rientrarli?
Risposta: Lo scudo prevede o il rimpatrio o la regolarizzazione; quest’ultima è possibile solo per i Paesi dell’Unione Europea, nonché per i Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. L’emersione delle attività – sia nel caso di rimpatrio, sia in quello della regolarizzazione – produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento, ed estingue le relative sanzioni amministrative.
Domanda 3: Pagando quanto?
Risposta: Il 50% del rendimento lordo presunto del 2% annuo per i 5 anni precedenti la regolarizzazione o il rimpatrio, quindi il 5% dell’importo dichiarato nello scudo (è importante in questo caso farsi assistere per prezzare adeguatamente le disponibilità che si intendono scudare, sia perché le basi imponibili fiscali e contributive che dovessero essere determinate dal fisco successivamente alla presentazione della dichiarazione, si considerano definite fino a concorrenza dell’ammontare delle attività dichiarate, sia perché sulle future plusvalenze, calcolate in base al prezzo di rientro, dovrà pagare in futuro, a seconda del regime fiscale, l’IRPEF o l’imposta del 12,5%).
Domanda 4: Ed in che modo?
Risposta: Sarà l’intermediario finanziario presso il quale depositerà i beni rimpatriati che verserà le imposte connesse alla dichiarazione.
Domanda 5: Soldi guadagnati all'estero e portati in Italia tramite banca, cosa avrebbe dovuto pagare ed in che modo?
Risposta: Se il Paese in cui ha lavorato non è di confine e non vi ha soggiornato più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi avrebbe dovuto pagare le imposte in Italia e recuperare come credito le imposte versate all’estero.
Lucio Sgarabotto
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