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L'indennità per i lavoratori in mobilità

L'indennità di mobilità rappresenta un sostegno ai lavoratori licenziati da aziende in difficoltà. Sostituisce la retribuzione per favorire il reinserimento lavorativo

di Federico Nicastro 4 ott 2012 ore 11:25
L'indennità di mobilità rappresenta un sostegno a quei lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro licenziati da aziende in difficoltà. E’ sostitutiva della retribuzione e ha il fine di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Chi ha diritto all'indennità
- Per aver diritto alla mobilità, i lavoratori devono necessariamente risultare licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro e avere un contratto a tempo indeterminato al momento del licenziamento.

Le cause di licenziamento per le quali può essere riconosciuta l’indennità di mobilità sono l’esaurimento della cassa integrazione straordinaria, la riduzione di personale dell’azienda, la trasformazione dell'attività aziendale o la ristrutturazione dell'azienda o cessazione dell’attività aziendale.

Domanda di indennità - La domanda di indennità di mobilità può essere presentata entro il 68esimo giorno dalla data licenziamento via web tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps, via telefono contattando il Contact Center integrato dell’Istituto o ancora tramite Patronato.

Da quando decorre - L'indennità decorre dall'ottavo giorno se la domanda viene presentata entro i primi sette giorni dal licenziamento, dal quinto giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il settimo giorno dalla data del licenziamento.

Importo indennità - La liquidazione dell’importo dovuto, effettuata direttamente dall’Inps, è pari all'80% della retribuzione teorica lorda spettante al lavoratore licenziato, (composta dalle sole voci fisse che compongono la busta paga). Per i primi dodici mesi, l’importo erogato è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%, dal 13° mese è pari invece all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

Indennità, età e area geografica - L'indennità di mobilità varia inoltre in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda. Se il lavoratore, all'atto del licenziamento, ha un’età fino a 40 anni non compiuti, ha diritto all’indennità di mobilità per 12 mesi se ha prestato servizio in una azienda non del Mezzogiorno, per 24 mesi se l’azienda è del Mezzogiorno; da 40 anni a 50 anni non compiuti, il periodo sale fino a 24 mesi in caso di aziende non del Mezzogiorno e 36 mesi in caso di aziende del Mezzogiorno; oltre i 50 anni di età infine il periodo sale rispettivamente a 36 mesi nel primo caso e 48 mesi nel secondo.

Federico Nicastro Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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